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Attestati di formazione lavoratori (art.37 D.lgs 81/08 - Acc.St-Reg. 21/12/2011) 4 Anni 2 Mesi fa #725

I principi su cui si fonda il provvedimento richiamato nel quesito – al mutare dei riferimenti alle disposizioni di legge – non risultano superati. In particolare, nel comunicato del Garante si legge che “il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell'interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi a alle note di qualifica professionale”.
Per le modalità di esercizio del diritto di accesso valga il riferimento all'art. 12 (del Regolamento UE 2016/679, ovviamente), in particolare alla circostanza che la richiesta può essere inoltrata anche ricorrendo alla posta elettronica ordinaria (“mediante mezzi elettronici”), essendo sempre consigliabile l'utilizzo della forma scritta. Quanto nello specifico al diritto di accesso, esso è disciplinato dal successivo art. 15.
Ora, tuttavia, sembra opportuna anche una precisazione, proprio alla luce della lettera del quesito. Il quale infatti non attiene tanto o soltanto alle informazioni contenute nell'attestato, ma investe il diritto di acquisire il documento stesso (l'attestato) in cui quelle sono state incorporate. Mentre infatti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso ai dati ex art. 15 “Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento” (art. 15.3), qui ciò che il lavoratore richiede è il documento in originale.
Ebbene, ad avviso dello scrivente gli attestati di formazione – che spesso per prassi vengono conservati dai datori di lavoro - dovrebbero essere rilasciati ai lavoratori, al massimo potendo i datori trattenerne una copia. Ma non esiste, al momento - per quanto consta a chi scrive -, una disposizione che li obblighi a ciò, ragion per cui il 'grimaldello' dell'art. 15 sopra citato consente quanto meno di ottenerne la copia.

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Ultima Modifica: da Paolo Marini.

Attestati di formazione lavoratori (art.37 D.lgs 81/08 - Acc.St-Reg. 21/12/2011) 4 Anni 2 Mesi fa #723

  • Mattia Michelini
  • Avatar di Mattia Michelini Autore della discussione
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Considerato che, sempre più datori di lavoro - al licenziamento del lavoratore - negano a questi la consegna degli attestati di formazione (effettuati ai sensi della normativa richiamata in oggetto) conseguiti durante la permanenza in azienda.
La motivazione del diniego di consegna si basa sulla considerazione che la normativa di cui al D.lgs 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 non contengono un espresso obbligo di consegna degli attestati al lavoratore in capo al datore di lavoro.
Sul punto esiste un provvedimento del Garante della Privacy (19 giugno 2000 - sotto la vigenza della L. 675/1996-), il quale ha precisato che gli attestati di formazione sono oggetto del diritto di accesso riconosciuto all'interessato.
Tutto ciò premesso, il mio quesito è:
Il provvedimento del Garante del 19 giugno 2000 può dirsi ancora valido e di conseguenza il datore di lavoro risulterebbe obbligato alla consegna dell'attestato di formazione? Sono previste forme specifiche per la richiesta di accesso ai dati?
Grazie
Mattia Michelini
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