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ARGOMENTO:

Trattamento di dati sensibili in giudizio senza il consenso dell'interessato 5 Anni 9 Mesi fa #459

  • Sabrina Bambagioni
  • Avatar di Sabrina Bambagioni Autore della discussione
Grazie Avvocato per la sua esaustiva spiegazione. Tuttavia, quello che mi domando ha proprio relazione sulla effettiva valenza argomentativa, cioè se ai fini della normativa sulla privacy sia lecito riportare negli atti processuali non solo il comportamento messo in atto dalla persona in base alle proprie credenze, ma anche la specifica della sua appartenenza religiosa. Ad esempio "essendo musulmano non mangiava carne", non dovrebbe essere reso "a motivo delle sue credenze religiose non mangiava carne"? oppure "essendo ebreo non lavorava di sabato", non dovrebbe essere reso "a motivo della sua religione non lavorava di sabato"? allo stesso modo " essendo testimone di Geova non accettava trasfusioni di sangue", non dovrebbe essere reso "a motivo della sua fede religiosa non accettava sangue"? Per quanto mi pare logica ed impeccabile la sua esposizione, nella maggior parte dei casi mi pare eccedente (e quindi contrario al principio di minimizzazione del GDPR da lei richiamato) specificare quale sia la confessione religiosa dell'interessato, specialmente se tali affermazioni assumono una connotazione denigratoria, oppure rischiano di instillare un pregiudizio su chi ha il compito di esaminare gli atti ed emettere poi una sentenza. Mi farebbe piacere approfondire ulteriormente questo argomento

Sabrina

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Trattamento di dati sensibili in giudizio senza il consenso dell'interessato 5 Anni 9 Mesi fa #444

  • Nicola Maria Viscanti
  • Avatar di Nicola Maria Viscanti
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  • Messaggi: 77
Salve,
dovere professionale di un avvocato è quello di convincere il giudice della bontà delle proprie tesi, anche ricorrendo ad argomenti strumentali o retorici.
Il nostro ordinamento già con l’art. 598 c.p. prevede la non punibilità dei delitti contro l’onore costituita dall’inerenza delle espressioni offensive all’attività delle parti e dei difensori nell’ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi. Ecco il testo della norma richiamata:
«non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi ad un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo».
L’intento è evidentemente quello di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa senza temere di poter incorrere in violazioni di legge con il limite, tuttavia, che le espressioni utilizzate siano comunque teleologiche a sostenere le ragioni del proprio cliente.
Anche nell'ambito privacy è presente il medesimo criterio tanto è vero che nelle Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019, troviamo l’art 2 comma 5 che prevede la possibilità di trattare i dati al fine di esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, sempreché ciò risulti strettamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa, in conformita' ai principi di liceita', proporzionalita' e minimizzazione dei dati rispetto alle finalita' difensive (art. 5 del regolamento UE 2016/679).
Pertanto, venendo alla sua domanda, ove gli elementi quali l’origine raziale, il credo religioso e l’orientamento sessuale della controparte, assumano valenza argomentativa importante nell’ambito della strategia difensiva, il riferimento agli stessi sarà legittimo.
Saluti.

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Trattamento di dati sensibili in giudizio senza il consenso dell'interessato 5 Anni 9 Mesi fa #443

  • Sabrina Bambagioni
  • Avatar di Sabrina Bambagioni Autore della discussione
Vorrei sapere se sia da considerare lecito per un avvocato trattare dati sensibili che rivelano l’orientamento sessuale o l'appartenenza religiosa dell'interessato inserendo negli atti di una causa civile definizioni riguardanti la controparte come “…essendo omosessuale...” , "...essendo musulmano..." o "...trattandosi di un geovista..." con lo scopo di rafforzare le proprie tesi o come elemento probatorio.

Un avvocato ha infatti messo agli atti una definizione del genere, a mio avviso per mettere in cattiva luce davanti al giudice una persona che conosco, ma non saprei fin dove si può affermare che esiste un legittimo interesse e quando invece si configura una violazione della privacy dell'interessato.

Se qualcuno mi potesse dare lumi, gliene sarei grata

Sabrina

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