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Il reclamo “privacy”: un procedimento a contraddittorio limitabile. La circolare di Federprivacy

Nel procedimento di “reclamo privacy”, le prerogative difensive del titolare del trattamento sono bilanciate e, talvolta, messe in secondo piano rispetto all’esigenza di arrivare a una decisione sull’applicazione delle misure correttive e delle sanzioni.  L’interpello preventivo dell’interessato, non previsto dal Gdpr, si inserisce nelle prime battute del flusso del procedimento di reclamo, a cui è dedicata la Circolare n.2/2019 di Federprivacy.

Il reclamo è un atto circostanziato che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo al Garante è alternativo al ricorso giurisdizionale.

L’alternatività dei due mezzi di tutela (amministrativo, il reclamo, e giurisdizionale, il ricorso) spinge ad analizzare le regole del funzionamento in special modo del “nuovo” reclamo, come disciplinato dal Regolamento Garante n. 1/2019.

Da tale regolamento n. 1/2019 emerge che nel procedimento di reclamo, il contraddittorio non è un diritto assoluto, ma limitabile e che la conformazione di tale diritto è rimessa, caso per caso, nella mani del Garante.
Nella prassi il grado di rispetto del contraddittorio e delle esigenze difensive dovrà, dunque, essere plasmato a seconda delle diverse fasi e finalità del procedimento reclamo.

Nella fase di istruttoria preliminare, con riferimento agli obblighi, a carico del titolare del trattamento, di esibizione e di fornitura di informazioni, bisogna tenere conto del principio per cui “nessuno è tenuto ad autoaccusarsi”, escludendo dall’obbligo di informazione le giustificazioni frutto di apprezzamenti soggettivi o discrezionali, circa, ad esempio, la mancata esecuzione di un adempimento.

Sempre nella fase di istruttoria preliminare, il titolare del trattamento farà bene a rivolgere un’istanza di accesso ai documenti, rimanendo a carico dell’amministrazione procedente la eventuale decisione motivata di differimento o addirittura di diniego. Una richiesta di trasparenza del fascicolo sarà ancor più giustificata nell’ipotesi di invito del Garante ad eseguire spontaneamente quanto richiesto con il reclamo: i principi generali impongano in questo caso una completa disclosure degli atti del procedimento.

Dopo la chiusura dell’istruttoria preliminare e l’avvio del procedimento, l’Autorità, di regola, mette a disposizione gli atti affinchè il titolare possa partecipare al procedimento: peraltro il titolare non ha alcun obbligo di apportare materiale istruttorio sia documentale sia a mezzo della sua audizione.

L’eventuale decisione di non apportare materiale istruttorio non pregiudica in alcun modo le successive difese davanti al tribunale, in sede di impugnazione del provvedimento finale del Garante.

Il regolamento Garante 1/2019 introduce un meccanismo di interpello al titolare del trattamento per l’ipotesi di reclami relativi a violazione dei diritti degli interessati: tale interpello non costituisce una condizione di procedibilità e l’eventuale adesione del titolare non ha effetto estintivo del procedimento di reclamo, che prosegue il suo iter con riferimento all’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.

Una volta deciso il reclamo, nella fase giurisdizionale di impugnazione giudiziale, il contraddittorio è pieno ed è quello previsto dalle regole processuali (articolo 10 del d.lgs. 150/2011).

Nota: Tutte le circolari di Federprivacy sono scaricabili gratuitamente dall'area riservata per gli associati in regola con il pagamento della quota di pertinenza.

Note Autore

Antonio Ciccia Messina Antonio Ciccia Messina

Professore a contratto di "Tutela della privacy e trattamento dei dati Digitali” presso l'Università della Valle d’Aosta. Avvocato, autore di Italia Oggi e collaboratore giornali e riviste giuridiche e appassionato di calcio e della bellezza delle parole.

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