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Perché diventare Socio Federprivacy

Perché diventare Socio Federprivacy

Se sei un professionista che si occupa di privacy e di protezione dei dati, e alla luce della riforma delle professioni non organizzate in ordini o collegi (Legge n.4/2013), è tua intenzione iscriverti a una associazione professionale di riferimento, Fedeprivacy, iscritta nel Registro delle Associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico, è l'ente giusto. (Vedi Chi siamo)

Donazioni

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Informativa Privacy

Informativa Privacy

Statuto

Statuto

 Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita con sede in Via Brunetto Degli Innocenti n.2 – 50063 Figline Valdarno (Firenze, Italia) l’associazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 denominata “Federprivacy” nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L’Associazione “Federprivacy”, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, non ha scopo di lucro e si prefigge di riunire mediante il vincolo associativo tutti i professionisti che operano nell'ambito della privacy, della corretta gestione e della protezione dei dati, rappresentando i propri iscritti in ogni modo e in ogni sede necessaria al conseguimento delle finalità statutarie.

Finalità e Attività

Art. 3. L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro, e in particolare persegue le seguenti finalità:

a) promuovere con ogni mezzo la divulgazione, la conoscenza ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
b) assistere, rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli associati, se necessario anche attraverso la stipulazione di accordi collettivi e nella promozione di ogni altra intesa od accordo necessario per conseguire le finalità statutarie;
c) fornire direttamente o indirettamente agli associati servizi, prodotti, aggiornamenti, assistenza, ed informazioni su tematiche e problematiche connesse alle loro attività inerenti la privacy, la protezione dei dati, la cybersecurity, e la governance dei dati;
d) fornire agli associati linee guida ed orientamenti in materia di privacy, data protection, cybersecurity e governance dei dati, da assumere ed adottare a livello collettivo;
e) svolgere la funzione di osservatorio permanente e di centro di ricerca indirizzato a monitorare i fenomeni e le evoluzioni della privacy, della data protection, della cybersecurity, della governance dei dati, ivi comprese le normative sul trattamento e sulla protezione di dati personali, nonché svolgere indagini sul grado di recepimento della cultura e della conoscenza della privacy nei vari tessuti sociali e nei suoi più ampi contesti;
f) cooperare con autorità, istituzioni, enti pubblici ed altre associazioni per conseguire la migliore interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di privacy e data protection e della normativa correlata;
g) perseguire e promuovere l’attuazione di normative riguardanti il trattamento e la protezione di dati personali, ed altre materie affini adeguate ai reali contesti socio-economici nazionali ed internazionali, salvaguardando sempre il diritto fondamentale alla riservatezza dell’individuo;
h) contribuire alla crescita tecnica e professionale di tutti gli associati, promuovendo lo studio, la ricerca, e l’approfondimento delle tematiche della privacy, della protezione dei dati, della governance dei dati, e della cybersecurity, anche mediante corsi di qualificazione, di aggiornamento e di specializzazione, l'istituzione di borse di studio, la pubblicazione di prodotti editoriali, nonché il reperimento dei fondi all’uopo necessari;
i) perseguire e promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professioni afferenti alla privacy, la protezione dei dati, la governance dei dati, e la cybersecurity, favorendo anche l'incontro tra professionisti ed aziende pubbliche e private;
l) redigere, aggiornare e far rispettare propri codici etici e di condotta ed altre norme di autoregolamentazione, rilasciando quando previsti degli specifici attestati, marchi di qualità o di certificazione;
m) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente sia indirettamente attraverso organismi o società all'uopo costituite;
n) assumere ogni altra iniziativa necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi associativi e per la tutela degli associati nelle forme più idonee;

Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi mediante le attività di seguito descritte a titolo illustrativo e non esaustivo:

a) istituzione di un registro pubblico aggiornato riportante l’elenco delle generalità e dei recapiti dei soci membri e dei sostenitori;
b) istituzione di un codice etico e di un regolamento interno che ciascun iscritto è tenuto a rispettare;
c) organizzazione di congressi, convegni, corsi, seminari, incontri, tavole rotonde, ed ogni altro evento o manifestazione che promuova la cultura della privacy, della protezione dei dati, della governance dei dati, nonché di altre materie a queste affini o collegate;
d) concessione di patrocini ad eventi, congressi, convegni, corsi, seminari, opere letterarie, ed ogni altro evento o iniziativa che si distingua per rilevanza e contenuti in ordine allo sviluppo e la conoscenza della privacy, della governance dei dati, e della protezione dei dati, nonché di altre materie a queste affini o collegate;
e) diffusione periodica di informazioni ed aggiornamenti pertinenti alle finalità associative tramite circolari, newsletter, libri, bollettini, manuali, riviste, pubblicazione su internet, televisione ed ogni altro mass media;
f) previsione di un servizio di informazioni, aggiornamenti, assistenza e supporto a favore degli associati su tematiche e problematiche connesse alle loro attività inerenti la privacy, la governance dei dati, e la protezione dei dati;
g) assunzione di convenzioni a beneficio dei propri iscritti con enti pubblici, case editrici, società di servizi compagnie e broker assicurativi, ed ogni altra primaria azienda che produca o commercializzi prodotti o servizi utili al perseguimento delle finalità associative, e al miglioramento dello svolgimento delle attività professionali degli stessi associati;
h) designazione di delegati provinciali che collaborino con il Consiglio Direttivo per il perseguimento e l’attuazione delle finalità associative, e per la realizzazione dei progetti approvati dallo stesso Consiglio Direttivo;
i) istituzione di un comitato scientifico, che collabori come organo consultivo con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, statistiche, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all’attuazione delle proprie finalità statutarie, anche con il supporto di gruppi di lavoro tematici composti da soci membri qualificati;
l) individuazione ed approvazione di procedure, standard, linee guida, certificazioni, prassi di riferimento, norme, codici di condotta, ed ogni altra procedura o strumento da adottare all’interno della organizzazione associativa per contribuire alla crescita tecnica e professionale di tutti gli associati e al miglioramento delle relazioni e del confronto tra gli associati;
i) istituzione di un proprio comitato di vigilanza che collabori come organo consultivo con il Consiglio Direttivo per controllare che gli associati rispettino il codice etico dell'Associazione e tutti gli altri regolamenti interni a cui essi sono soggetti; 

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’ Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi ed associazioni, o acquisire partecipazioni di società di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie solo ed esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie, ed eventualmente effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.


Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, senza discriminazioni di qualsiasi natura, ed indipendentemente dalle convinzioni politiche, religiose o filosofiche, sesso, cittadinanza, condizioni economiche, professione, appartenenza etnica, tutte le persone fisiche maggiorenni che, condividendone gli scopi, operano nel campo della privacy, della gestione e della protezione dei dati, e della cybersecurity, direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria, che siano cittadini italiani, o comunque con domicilio in altro Stato membro UE, non abbiano riportato in via definitiva condanne penali negli ultimi 5 anni, e possiedano almeno un diploma di scuola superiore o titolo equipollente. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti, e al rispetto del codice etico e dei regolamenti interni e delle eventuali altre norme di autoregolamentazione stabilite all’interno della stessa Associazione.

Art. 7. L’ Associazione è composta da soci membri, e soci onorari.

Art. 8. Sono soci membri le persone fisiche maggiorenni che, operando nel campo della privacy, della governance e della protezione dei dati, direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria, e apprezzando gli scopi e le attività dell’Associazione, i quali vi si iscrivono per condividerne i vantaggi e le utilità, nonché partecipare alla vita associativa, corrispondendo annualmente la quota associativa di pertinenza nell’ammontare stabilito dall’Assemblea dei soci. In possesso dei requisiti richiesti nel presente statuto, i soci membri possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione, e ottenere su richiesta il rilascio dell'Attestato di Qualità dei servizi rilasciato da Federprivacy ai sensi della Legge 4/2013.

Art. 9. Sono soci onorari le persone che abbiamo compiuto almeno trenta anni che, nella misura massima del due per cento del numero complessivo di tutti gli associati, si sono distinti nella loro carriera per particolari meriti, o per aver promosso attività di speciale rilievo nel contesto sociale nazionale ed internazionale, e per tale ragione un qualsiasi socio ne abbia fatta segnalazione motivata al Consiglio Direttivo, ricevendone l’approvazione da questo ultimo. I soci onorari non sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale ma hanno diritto di voto.

Art. 10. La domanda di ammissione a socio membro deve essere presentata secondo le modalità indicate dal regolamento, anche mediante procedure informatiche utilizzate o messa a disposizione dall’Associazione. L’iscrizione come socio si perfeziona, in assenza di opposizioni da parte di almeno un membro del Consiglio Direttivo, con la pubblicazione delle generalità e dei recapiti del nuovo iscritto nel registro soci di cui all’art.4 sub a).

Art. 11. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 12. Tutti i soci membri in regola con il pagamento delle quote associative hanno uguali diritti: di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. Tutti i soci membri hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, del codice etico e dei regolamenti interni, nonché ogni altra eventuale altra norma di autoregolamentazione stabilita all’interno della stessa Associazione.

Le eventuali prestazioni fornite dagli iscritti sono esclusivamente volontarie e gratuite, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, salvo eventuali rimborsi spese alle cariche previste da statuto per missioni richieste ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo, e rientranti nei limiti di spesa posti da questo ultimo.

Art. 13. La qualità di socio membro si perde:

a) per decesso;
b) per mancato pagamento della quota associativa dovuta;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio membro per esclusione coloro che si rendono colpevoli di gravi atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie, del codice etico e/o altri regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di prolungata irreperibilità.
La perdita di qualità di socio membro per il mancato pagamento della quota associativa dovuta avviene d'ufficio e la si può recuperare versando quanto dovuto nelle modalità previste, mentre in tutti gli altri casi è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 14. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone giuridiche, gli enti ed altre imprese che, condividendone le finalità, pur non avendo la qualità di socio danno un loro contributo economico annuo nei termini stabiliti dall’Assemblea dei soci. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma sono tuttavia considerati partners dell'Associazione e hanno il diritto ad essere informati delle iniziative intraprese da essa, decidendo di volta in volta se sostenerle o meno con specifici contributi economici per favorirne la realizzazione e collaborarvi nelle attività organizzative. Ai sostenitori è riconosciuto inoltre il diritto di fruire di tutte le prestazioni ed i servizi normalmente provveduti ai soci. Possono inoltre iscriversi gratuitamente all'Associazione come "utenti friend" tutte quelle persone che riconoscono pienamente il presente statuto e ne condividono tutti i princìpi in esso contenuti, impegnandosi a rispettare il codice etico e gli altri regolamenti dell'Associazione. Non rivestendo la qualità di socio, gli utenti friend non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno comunque il diritto ad essere informati delle iniziative intraprese dall’Associazione e di partecipare a quelle aperte a tutti gli iscritti.

Organi sociali e cariche elettive


Art. 15. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive ed esclusivamente gratuite.

Assemblea dei soci



Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci membri ed onorari. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea è convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando questo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, delibera il giorno, l’ora e il luogo della prima convocazione, nonché il giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione, che deve avvenire dopo almeno sette giorni dalla prima convocazione.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente convocate mediante pubblicazione della durata di almeno 10 giorni di uno specifico avviso sul sito web dell'Associazione, con almeno 20 giorni di anticipo sulla data della prima convocazione. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora e la sede della prima e della seconda convocazione, riportando inoltre l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. A seconda delle necessità, il Consiglio Direttivo può anche prevedere la partecipazione ad una assemblea in forma ibrida aggiungendo la videoconferenza nelle modalità che vengono comunicate ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 17. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 18. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali, su decisione dei soci presenti, si può procedere sia per alzata di mano che mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 20. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) approva il rendiconto economico finanziario preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo;
b) approva il programma generale annuale di attività;
c) elegge e revoca il Presidente;
d) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
e) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri;
f) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote associative e i termini per il loro versamento;
g) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 21. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione con decisione deliberata a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione, e in seconda convocazione con decisione deliberata a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

Consiglio Direttivo



Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sei membri compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni, e sono eletti dall’Assemblea, di cui tre membri vengono proposti dal Presidente uscente, e i restanti dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Sono membri aggregati al Consiglio Direttivo con diritto di voto i presidenti onorari.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Segretario Generale ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi interviene almeno la metà dei consiglieri. Le riunioni possono tenersi anche in modalità telematica, purché le delibere siano dovutamente documentate. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre e in ogni caso palesi.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. In particolare:

- elegge tra i propri componenti il Segretario Generale;
- nomina il Tesoriere;
- designa trai soci membri i delegati provinciali e li revoca a suo insindacabile giudizio;
- designa trai soci membri gli eventuali corrispondenti all'estero e li revoca a suo insindacabile giudizio;
- delibera l’eventuale apertura di uffici di rappresentanza in Italia e all’estero;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
- nomina e revoca tutti i componenti del Comitato di Vigilanza;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ratifica tutti i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione e l’attuazione delle finalità statutarie;
- valuta, accetta o respinge le adesioni di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- decide sui provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei soci nei casi di inosservanza delle prescrizioni del presente statuto, del Codice Etico e degli altri regolamenti interni a cui essi sono soggetti;
- delibera in ordine alla perdita di qualità di socio come da art. 13 comma d);

Art. 25. Qualora, per qualsiasi motivo il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scenda al di sotto di quattro membri, il numero di componenti previsto da statuto viene ricostituito mediante elezioni a una successiva Assemblea dei soci. Nel caso invece in cui il Consiglio Direttivo scenda sotto i tre componenti, sono indette senza indugio nuove elezioni. 

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Presiede il Consiglio Direttivo con diritto di voto. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Generale per gli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.

In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente viene eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica cinque anni, ed è rieleggibile.

Il Presidente nomina e revoca il Coordinatore del Comitato Scientifico e quello del Comitato di Vigilanza.

Il Tesoriere

Art. 27. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerenti l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Determina i rimborsi spese alle cariche previste da statuto dovuti per missioni richieste ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. 

Il Segretario Generale

Art. 28. Il Segretario Generale è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, che conserva in appositi archivi affidati alla sua custodia unitamente al registro soci. Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo, e su indicazione di questo, effettua le convocazioni delle assemblee dei soci. Nello svolgimento delle riunioni, spetta a lui la competenza di verificare la regolarità formale e il conteggio dei voti. Riceve ed esamina ogni richiesta di patrocinio ricevuta e, la sottopone al voto del Consiglio Direttivo, previa verifica di conformità alle finalità statutarie.

Il Presidente Onorario

Art. 29. Assumono, salvo rinunzia, il diritto di ricoprire la carica di Presidente Onorario, i presidenti che per meriti alla carriera abbiano espletato regolarmente la carica di Presidente per un intero mandato di cinque anni. I presidenti onorari sono membri permanenti aggregati del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Delegati Provinciali

Art. 30. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritiene opportuno, può nominare delegati provinciali, i quali esaminando costantemente il tessuto socio-economico del territorio per cui sono designati, sottopongono al vaglio del Consiglio Direttivo le proposte idonee a promuovere le attività istituzionali nella propria zona di competenza. Nell'esercizio del loro ruolo senza conflitti d'interesse e nel rispetto del codice etico dell'Associazione, i delegati provinciali non hanno autonomia decisionale, per cui Federprivacy non risponde delle obbligazioni da loro assunte senza espresso mandato del Consiglio Direttivo. I delegati provinciali sono esperti di comprovata competenza nell'ambito della privacy e della protezione dei dati, possiedono almeno una abilitazione professionale o una certificazione in materia, sono sempre designati tra i soci membri con almeno due anni di anzianità che partecipano regolarmente con il loro contributo alle attività istituzionali dell'Associazione, e che hanno domicilio professionale nell’area geografica in cui devono svolgere il proprio ruolo.

Collegio dei Probiviri

Art. 31. Il collegio dei probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi di soci che sono esclusi ai sensi dell’art.13 sub d).

I probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, due membri coordinati da un Presidente eletto dai membri del collegio, più un supplente, i quali durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Compiti del collegio dei probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualsiasi socio escluso ai sensi dell’art.13 d). Il loro lodo arbitrale è inappellabile.

Comitato Scientifico

Art. 32. Il Comitato Scientifico è organo consultivo e collabora con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all’attuazione delle proprie finalità statutarie. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, scelti tra soci in possesso di elevate competenze ed esperienza tecnico giuridica, sono nominati da parte del Consiglio Direttivo e durano in carica quanto questo ultimo. Le attività del Comitato Scientifico sono condotte da un Coordinatore nominato dal Presidente che dura in carica quanto il Presidente, salvo revoca o dimissioni. La carica di socio onorario non è incompatibile con quella di membro del Comitato Scientifico.

Comitato di Vigilanza

Art. 33. Il Comitato di Vigilanza è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri che sono esperti giuridici della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali. I membri del Comitato di Vigilanza sono coordinati da un Presidente.
I membri del Comitato di Vigilanza vengono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo, durano in carica quanto questo ultimo e la loro nomina è rinnovabile. La loro carica è puramente onorifica e non prevede compensi.

Il Comitato di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Codice Etico e di tutti gli altri codici e regolamenti interni da parte degli associati, riportando direttamente al Consiglio Direttivo secondo quanto previsto negli stessi codici e regolamento interni.

La carica di socio onorario non è incompatibile con quella di membro del Comitato di Vigilanza.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 34. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo, predispone per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico finanziario dell’esercizio trascorso e il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 35. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi di sostenitori e simpatizzanti;

b) contributi di privati e imprese, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) proventi derivanti da diritti su marchi, patrocini, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre opere dell’ingegno di cui sia titolare l’Associazione;

h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazione.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 36. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) quote associative e contributi;

b) beni immobili e mobili;

c) azioni, obbligazioni, partecipazioni societarie, ed altri titoli pubblici e privati;

d) donazioni, lasciti o successioni;

e) marchi, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall’opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie;

f) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 21 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o similari con delibera a maggioranza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norme finali e Clausole di rinvio

Art. 39. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi sia espressamente previsto si fa riferimento al regolamento e al codice etico della stessa Associazione, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia applicabili in Italia. Per ogni eventuale controversia insorgente nei confronti dell’Associazione, il foro esclusivamente competente è quello di Firenze, salvo diversa disposizione di legge.

Firenze, 25 luglio 2023

Le nostre finalità

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Note Legali

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