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Visualizza articoli per tag: regole deontologiche

Il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Verna lanciano un forte richiamo ai mezzi di informazione affinché rispettino le regole che sono alla base della professione giornalistica e i provvedimenti adottati dall'Autorità. La loro inosservanza conduce, tra l 'altro, all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Ue ed espone al rischio di eventuali misure penali. Gli stessi comportamenti scorretti inoltre, sono passibili di sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine.

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Il Garante per la protezione dei dati personali avvia i lavori per le nuove Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale. Le Regole dovranno essere predisposte dall’Istat e dagli altri soggetti Sistan e poi approvate dall’Autorità, chiamata a verificarne la conformità al Regolamento e al Codice privacy.

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Privacy in sala d'attesa. Sono almeno 16 le aree di intervento per le quali il Gdpr (regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679) e il codice della privacy (dlgs n. 196/2003) chiedono discipline di dettaglio. Si va dalla sanità agli enti pubblici, dalle piccole e medie imprese ai datori di lavoro, dai dati giudiziari alla biometria. Mancano codici di condotta, un paio di regolamenti e altrettanti decreti, regole deontologiche, linee guida e misure di garanzia. Quando si parla di dettaglio non ci si riferisce ad aspetti marginali, ma si intendono aspetti sostanziali a fronte delle formule generali del Gdpr.

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Verificata dal Garante per la protezione dei dati personali la conformità del Codice deontologico dei giornalisti al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La verifica - demandata all’Autorità dal decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue – non modifica sostanzialmente il Codice deontologico limitandosi ad un aggiornamento formale dei riferimenti al nuovo quadro normativo europeo.

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Il giornalista può trattare i dati senza consenso, ma deve rispettare il limite dell'essenzialità dell'informazione; ha diritto alla segretezza delle fonti, ma deve rispettare la dignità delle persone; può mantenere il suo archivio personale, ma non deve agire in incognito. Sono alcuni dei punti fermi del difficile bilanciamento tra privacy e diritto di cronaca, alla luce delle «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», elaborate dal Garante e trasmesse Ministero della giustizia per essere riportate con decreto nell'Allegato A) del Codice Privacy, la cui delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/01/2019.

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha verificato la conformità dei Codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, statistici, scientifici e investigazioni difensive al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

L'avvocato può dare l'informativa privacy sul suo sito e con un avviso affisso nei locali dello studio. È una delle regole deontologiche che passa l'esame della compatibilità con il regolamento europeo sulla protezione dei dati: così ha previsto il Garante della privacy con il provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018, intitolato «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».

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Gira sul web il video della figlia di Eva Kaili, la ex vicepresidente dell’Europarlamento, che ritrae la bambina che arriva al carcere di Haren, in Belgio, in visita alla madre. Il video - privo di un qualsiasi interesse pubblico rispetto alla vicenda dell’eurodeputata - non solo viola la riservatezza e l’anonimato della bambina, ma risulta lesivo della sua personalità e del suo sviluppo psico-fisico, comportando la permanenza in rete di immagini per un tempo potenzialmente infinito e privando, di conseguenza, la bambina del diritto a non doversi ritrovare, in un prossimo futuro, a rivivere certi tristi momenti.

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