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Telemarketing: chiamate automatizzate senza consenso, il Garante dice no allo schema di regolamento del Mise

Stop al telemarketing senza consenso per le chiamate automatizzate senza operatore. È quanto sostenuto dal Garante della privacy nel provvedimento n. 260 del 10 dicembre 2020, ovvero il parere sullo schema, elaborato dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), di regolamento correttivo del registro delle opposizioni e cioè dell'elenco delle utenze telefoniche non utilizzabili per chiamate pubblicitarie. L'ultima versione del Mise, dunque, finisce per ammetterle senza bisogno di consenso preventivo le telefonate indesiderate automatizzate. Ma il Garante della privacy non è d'accordo e chiede di cambiare il testo del regolamento.

Operatori di un call center

Ma vediamo di riepilogare una vicenda, in cui dopo la legge (n. 5 dell'11 gennaio 2018), descritta come il provvedimento che accoglieva l'esigenza diffusa di non ricevere valanghe di telefonate promozionali, sono ormai passati parecchi anni in attesa del regolamento attuativo e nulla è nel frattempo cambiato. Per fare fronte all'interesse di avere un sistema effettivo di opposizione al telemarketing la legge 5/2018 ha disposto modifiche al regolamento del registro delle opposizioni. Ad esempio si è disposta la revoca a tappeto: l'iscrizione al nuovo registro comporterà la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi; inoltre il registro varrà anche per le utenze cellulari e così via.

Dopo la legge è cominciato l'iter del regolamento. Come intuibile c'è stato un lungo ping-pong tra ministero, Consiglio di Stato e Garante e anche sull'ultima versione dello schema, il Garante ha colto un aspetto di non conformità alla legge (che pure il regolamento dovrebbe attuare).

Nello schema di regolamento, riferisce il Garante, si individua l'ambito di applicazione del regolamento con riferimento ai trattamenti effettuati, mediante «l'impiego del telefono» oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle pertinenti numerazioni telefoniche.

Però la versione originaria dello schema si riferiva invece ai trattamenti effettuati «mediante operatore umano con l'impiego del telefono». Con l'eliminazione dell' «operatore umano» si comprendono, però, nell'ambito di applicazione del regolamento anche i trattamenti effettuati con sistemi automatizzati di chiamata, senza l'intervento dell'operatore.

E qui parte l'obiezione del Garante, cui la modifica, pur se frutto di osservazioni rese dall'Agcom (Garante delle comunicazioni), non appare rispettosa del Codice della privacy. L'articolo 130 del Codice, spiega il Garante della privacy distingue le comunicazioni automatizzate dalle comunicazioni con l'intervento dell'operatore. Mentre per le automatizzate il trattamento è consentito esclusivamente con il consenso del contraente o utente (modalità opt-in), per tutte le comunicazioni effettuate con mezzi diversi è ammesso il trattamento nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante iscrizione in apposito registro (modalità opt-out).

Non si può, perché altrimenti si viola la legge, estendere la disciplina del registro delle opposizioni alle comunicazioni automatizzate, visto che l'articolo 130 del Codice pretende per queste ultime unicamente il consenso preventivo. Il Garante della privacy, dunque, ribadisce che: le chiamate con operatore umano si possono fare contattando le utenze non iscritte nel registro; le chiamate senza operatore si possono fare solo a chi ha dato un consenso preventivo. Sono due regimi diversi e un regolamento non può stravolgere la legge.

Fonte: Italia Oggi del 21 gennaio 2021 - di Antonio Ciccia Messina

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