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Il ruolo degli Organismi di Vigilanza dopo il Gdpr, i chiarimenti del Garante Privacy
Il Garante per la privacy ha precisato il ruolo e le responsabilità degli Organismi di Vigilanza (OdV) riguardo ai trattamenti dei dati personali svolti nelle loro funzioni e ha escluso che essi possano essere qualificati come titolari autonomi o come responsabili del trattamento.
Le indagini dell’Organismo di Vigilanza ed il ruolo del Dpo
Nell’articolo “Le indagini condotte dal Dpo nel rispetto del principio di minimizzazione” è stato trattato il tema delle invasività delle indagini del Dpo, che deve mediare tra la ricerca di informazioni e l’applicazione del principio della minimizzazione. Tale soggetto non è però l'unico organo chiamato, in particolari circostanze, ad effettuare delle indagini; tale compito spetta anche, ma non solo, all’ Organismo di vigilanza, come previsto dal D.lgs 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - nell'esercizio delle funzioni che gli sono proprie. Valgono quindi, anche per tale ente, le considerazioni che sono già state formulate, oltre ad alcuni elementi aggiuntivi che è opportuno mettere in luce, i quali saranno trattati in questo articolo, che è da considerare la logica prosecuzione del precedente.
L’Odv non è né un titolare del trattamento e neppure un responsabile esterno
L’Organismo di vigilanza (Odv) è un organismo dell'ente/società. In quanto tale, l’organismo previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 231/2008, non è un titolare del trattamento e neppure un responsabile esterno (articolo 28 Regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679, Gdpr). Inoltre, i componenti dell’Odv devono essere designati autorizzati al trattamento.