Videosorveglianza nei condomini: sconsigliato il ‘fai da te’
L’attivazione e la gestione di un sistema di videosorveglianza all’interno di un condominio, per controllare le aree comuni, comporta un trattamento di dati personali che, al fine di evitare sanzioni pecuniarie, deve essere necessariamente progettato ed eseguito attuando in modo efficace i principi di protezione dei dati personali. Non basta quindi l’apposizione di un semplice cartello con un’icona ma bisogna realizzare una serie di adempimenti che postulano la necessità di coinvolgere un consulente privacy veramente esperto. È fortemente sconsigliato il “fai da te”!
(Nella foto: Giuseppe Alverone)
La videosorveglianza nei condomini rientra nell’ambito di applicazione del GDPR - Si potrebbe essere portati a pensare che la videosorveglianza di un’area condominiale, che è oggetto di proprietà privata, non sia soggetta alla normativa in materia di dati personali. Invero, come ha più volte affermato la Corte di Giustizia , una sorveglianza effettuata mediante una registrazione video delle persone, stoccata in un dispositivo di registrazione continua, vale a dire un disco rigido, costituisce un trattamento di dati personali automatizzato.
Pertanto, un sistema di videosorveglianza, mediante telecamere, deve essere qualificato come trattamento di dati personali automatizzato, qualora il dispositivo installato permetta di registrare e di stoccare dati personali, come delle immagini che consentano di identificare delle persone fisiche.
Quindi, come qualsiasi trattamento di dati personali, l’attivazione e la gestione di un sistema di videosorveglianza, all’interno di un condominio, per controllare le aree comuni, devono essere necessariamente organizzate ed eseguite attuando in modo efficace i principi di protezione dei dati personali.
Videosorveglianza nei condomini: chi ha la responsabilità del trattamento? Il Considerando 74 GDPR attribuisce al titolare del trattamento la responsabilità generale per qualsiasi trattamento di dati personali. Quindi occorre ben comprendere chi, nell’ambito di un condominio, riveste il ruolo privacy di titolare.
Secondo l’art. 4, paragrafo 1, n.7) del GDPR, il titolare del trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Da questa definizione è agevole indurre come tale ruolo non possa essere attribuito all’amministratore del condominio che, pertanto, non è soggetto agli obblighi fissati dal GDPR in capo al titolare del trattamento e non può essere chiamato a rispondere delle correlative inosservanze o violazioni.
L’Autorità Garante in passato, in più di un’occasione , ha chiarito che i condòmini devono essere considerati come contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l´amministratore ha la concreta gestione.
Quindi è ragionevole affermare che i condòmini rivestono il ruolo privacy di contitolari del trattamento mentre l’amministratore del condominio, agendo per conto degli stessi condòmini, è responsabile del trattamento.
Gli obblighi dei condòmini - Al fine di evitare sanzioni pecuniarie, i condòmini hanno l’obbligo di progettare ed eseguire l’attività di videosorveglianza allineando tutte le operazioni di trattamento ai principi di protezione dei dati personali fissati dall’art. 5 del GDPR. Non basta quindi l’apposizione di un semplice cartello con un’icona ma bisogna realizzare una serie di adempimenti che postulano la necessità di coinvolgere un consulente privacy veramente esperto.
Orbene, considerando che in genere la videosorveglianza nelle aree condominiali è finalizzata a garantire la sicurezza dei beni e delle persone e a prevenire la realizzazione di illeciti, il consulente privacy potrebbe anche evidenziare che non sussistono le condizioni per mettere in funzione un sistema di videosorveglianza all’interno del condominio.
Infatti, secondo le indicazioni dei Garanti Europei , prima di installare un sistema di videosorveglianza, i condòmini, quali titolari del trattamento, devono sempre valutare criticamente se questa misura sia in primo luogo idonea a raggiungere l’obiettivo desiderato e, in secondo luogo, adeguata e necessaria per i loro scopi.
Peraltro, la valutazione caso per caso, da parte dei condomini, non deve vertere solo sulla necessità di eseguire il trattamento ma anche sulla sussistenza di un’idonea base di liceità che può essere individuata nel legittimo interesse dei condòmini a proteggere i loro beni, la loro salute e la loro vita.
Anche su questo aspetto, i Garanti Europei hanno dato chiare indicazioni , stabilendo che la tutela della proprietà da furti o atti vandalici può costituire un legittimo interesse con riguardo alla videosorveglianza ma solo in presenza di una situazione di reale rischio.
Vale a dire che il legittimo interesse deve essere esistente e attuale (ossia non deve essere fittizio o ipotetico). Prima di avviare la sorveglianza è necessario che sussista una situazione di reale difficoltà, come ad esempio danni o incidenti gravi verificatisi in passato.
Dopo aver valutato la necessità e la base giuridica, occorre adottare un piano di gestione appropriato, stabilendo a realizzando alcuni adempimenti necessari a integrare nel trattamento i principi di:
- minimizzazione;
- limitazione della conservazione delle immagini entro un periodo di tempo limitato;
- esattezza;
- integrità e sicurezza.
Sconsigliato il “fai da te” - Quanto fin qui sinteticamente descritto offre la misura di:
- quanto sia davvero molto complesso il processo finalizzato ad acquisire ed implementare un sistema di videosorveglianza all’interno di un condominio;
- quali siano le correlate effettive responsabilità dei condòmini.
Quindi è da sconsigliare il posizionamento nelle aree condominiali di videocamere, acquistabili con poche decine di euro che, collegate a sconosciuti cloud provider, consentono ai condomini di controllare, in tempo reale, tramite i loro devices tutto ciò che avviene nel condominio. È un sistema certamente suggestivo ma anche portatore di rischi elevati non gestibili.
Pertanto come avviene nel caso in cui deve essere eseguita la manutenzione dell’ascensore o della caldaia condominiale, anche per l’attivazione di un sistema di videosorveglianza è auspicabile che venga coinvolto un professionista della privacy, evitando il “fai da te”.