Digital Markets Act, termine per adeguarsi il 7 marzo
Mancano pochi giorni al 7 marzo 2024, termine ultimo entro il quale le grandi realtà designate come gatekeeper dalla Commissione europea devono allinearsi alle disposizioni del Digital Markets Act (DMA), il nuovo regolamento europeo volto a garantire che i mercati nel settore digitale siano equi e contendibili.
In realtà, alcuni degli obblighi hanno iniziato ad applicarsi fin dalla designazione, ad esempio quello di informare la Commissione di qualsiasi concentrazione prevista.
Il regolamento, insieme al Digital Services Act, costituisce il pilastro del Digital Services Package della UE, in vigore dal 2023.
I “gatekeepers”, sono i soggetti che hanno il potere di controllare l’accesso ai mercati digitali.
In estrema sintesi, si tratta delle piattaforme con un fatturato annuo di almeno 7,5 miliardi di euro, almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile e 10.000 utenti commerciali attivi su base annua.
Sono sei le società rientrate nella definizione di gatekeeper: Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (Tiktok), Meta (Facebook) e Microsoft.
In generale, vengono coinvolte ventidue piattaforme, che operano in otto settori: i servizi di intermediazione (Amazon Marketplace, App Store, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Meta Marketplace), la pubblicità (Google, Amazon e Meta), i social networks (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok), la condivisione di video (Youtube), i sistemi di comunicazione (Messenger e WhatsApp), i sistemi operativi (Google Android, iOS, Windows PC OS), i sistemi di ricerca (Google Search) e i browsrers (Chrome e Safari).
Gli obblighi previsti dal DMA - I gatekeeper dovranno:
– rendere i propri servizi interoperabili per i terzi in situazioni specifiche;
– consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma;
– fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire agli inserzionisti e agli editori di effettuare verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma;
– consentire agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma.
(Nella foto: l'Avv. Fulvio Sarzana)
I divieti previsti dal DMA - I gatekeeper non dovranno:
– riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento favorevole in termini di classificazione rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi sulla loro piattaforma;
– impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma;
– impedire agli utenti di disinstallare applicazioni o software preinstallati, se lo desiderano;
– tenere traccia per motivi pubblicitari degli utenti finali al di fuori dei servizi essenziali della piattaforma, senza previo consenso dei diretti interessati.
Le sanzioni - La Commissione Europea, che diversamente da quanto previsto dal Digital Services Act, si è riservata il potere di agire in via esclusiva sui gatekeeper, potrà comminare ammende sino al 10% del fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’impresa, elevabile fino al 20% in caso di recidiva.
In caso di violazioni sistematiche, la Commissione potrà adottare rimedi aggiuntivi, quali l’obbligo per un gatekeeper di vendere una filiale o parti di essa o il divieto di acquisire servizi aggiuntivi che rafforzano lo squilibrio di mercato.
Qui è possibile vedere un raffronto tra le sanzioni del Digital service Act rispetto a quelle previste dal Digital Markets Act.