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Ai sindacati dati aggregati sulla ripartizione del fondo di istituto. Non vanno, invece, comunicati i nomi dei dipendenti che hanno percepito le somme. È questo il principio applicato dal Tribunale Amministrativo (Tar) per la Calabria, sezione seconda, sentenza n. 1115/2023, di cui si è avuto notizia in questi giorni.

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È antisindacale la condotta della società di consegna cibo a domicilio che rifiuta di consegnare alla organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative l'informativa sull'utilizzo e il funzionamento dei sistemi automatizzati digitali introdotta dal decreto Trasparenza (Dlgs 104/2022): con questa decisione il Tribunale di Palermo (ordinanza del 3 aprile 2023 RG 645/2023) lancia un segnale importante su un adempimento finora troppo sottovalutato da alcuni datori di lavoro.

Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto. Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza. È quanto affermato dal Garante privacy a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale che si erano rivolti all’Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l’appartenenza sindacale.

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Una società manifatturiera non potrà più utilizzare i dati dei dipendenti trattati illecitamente attraverso un sistema informatico in uso presso l’azienda. La società non aveva informato correttamente i lavoratori delle caratteristiche del sistema che aveva impiegato anche oltre i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Per questi motivi dovrà pagare una sanzione di 40mila euro e mettersi in regola con le misure correttive stabilite dal Garante per la privacy.

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Più riservatezza sul salario accessorio: i sindacati non possono conoscere i nominativi dei dipendenti delle scuole che ricevono una retribuzione accessoria e i relativi importi liquidati con il fondo d'istituto. Inoltre, nelle comunicazioni ai dipendenti bisogna usare modalità individualizzate, specie se contengono dati sensibili e particolari. Sono alcune delle precisazioni fornite dal Garante della privacy, con slide esplicative pubblicate sul sito istituzionale. Considerato il quadro normativo applicabile al comparto scuola, il Garante, Pasquale Stanzione, ha sottolineato che non è consentito agli istituti scolastici comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il fondo d'istituto.

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Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) da tempo è entrato nella vita di chi vive in Europa (UE e SEE) e, sebbene alcuni facciano ancora difficoltà a comprenderne la portata di diritto di cittadinanza, tutti in genere vi poniamo più attenzione, sia nella veste di interessati, sia nella veste di attori nella gestione della privacy in organizzazioni del settore pubblico e privato. Quello che si intende qui iniziare ad approfondire è il ruolo che possono avere le organizzazioni sindacali con riguardo alla privacy.

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La qualifica di sindacalista non salva il dipendente dal licenziamento per le espressioni lesive della reputazione dell’azienda pubblicate sul suo profilo Facebook aperto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35922/2023.

Per accedere ai dati delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori con il fondo d'istituto, i rappresentanti sindacali dovranno necessariamente presentare una richiesta di accesso agli atti, secondo le regole dettate dalla legge 241/90 o dal decreto legislativo 33/2013. Lo ha stabilito il ministero dell'istruzione con una nota emanata il 20 aprile scorso (594/2021). La nota, che mette fine alla querelle, riprende un parere del garante della privacy emessa il 28 dicembre 2020 (49472) e recepisce anche una interpretazione adottata dall'Aran in risposta a un quesito analogo (prot. n. 5352/1.8.e del 5/10/2020).

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La tutela della privacy del personale scolastico non è negoziabile. Le organizzazioni sindacali devono utilizzare i canali istituzionali previsti dalla normativa vigente, senza pretendere l'accesso diretto alla mail istituzionale.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro hanno diritto a conoscere dettagliatamente i nominativi dei lavoratori che sono stati retribuiti con il fondo dell'istituzione scolastica e gli importi dei compensi corrisposti. Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia Giulia con una sentenza pubblicata il 3 febbraio scorso (42/2021). Si tratta della prima sentenza dopo che l'Aran, con la nota 6076/2020, aveva affermato che le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto il 19/4/2018 non prevedono più l'obbligo per i dirigenti scolastici di fornire ai sindacati i nominativi del personale utilizzato nelle attività retribuite con il fondo.

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