La questione posta è cruciale perché l’articolo 7, paragrafo 1, Gdpr prevede l’obbligo esplicito del titolare del trattamento di dimostrare il consenso dell’interessato.
Va sottolineato, peraltro, che anche il Codice della privacy prevedeva l’onere probatorio a carico del titolare del trattamento.
Come si legge nelle Linee Guida WP259 del WP29, il regolamento non prescrive esattamente nessuna modalità probatoria specifica. Sempre le Linee Guida del WP29 aggiungono qualche esemplificazione.
Ad esempio, il titolare del trattamento può tenere una registrazione delle dichiarazioni di consenso ricevute. Sempre a titolo esemplificato, le Linee Guida del WP29 aggiungono che, in un contesto online, il titolare del trattamento può conservare informazioni sulla sessione in cui è stato espresso il consenso, unitamente alla documentazione della procedura di consenso al momento della sessione, oltre a una copia delle informazioni presentate all’interessato in quel momento. Non sarebbe, invece, sufficiente fare semplicemente riferimento a una corretta configurazione del sito web.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse le caratteristiche tipiche della Pec non sono strettamente necessarie.
Inoltre, va ricordato che, ai fini dell’art. 6 Gdpr, il consenso può derivare anche da una condotta inequivocabile: pertanto dare dimostrazione della tenuta di una condotta significa dimostrare il consenso.
Per concludere, le risposte ai quesiti specifici sono le seguenti.
Le modalità di acquisizione del consenso diverse dallo scambio di Pec non rendono i titolari del trattamento comunque passibili di sanzioni, purchè le modalità in concreto adottate soddisfino il requisito probatorio.
Quanto alla best practice occorre: 1) avere individuato nel proprio modello organizzativo privacy le modalità di raccolta del consenso; 2) provvedere alla documentazione nei termini esemplificati dal WP29 o simili; 3) programmare una serie di controlli a campione per appurare la funzionalità del sistema di acquisizione di consensi; 4) pianificare l’aggiornamento dei consensi a intervalli appropriati.