E' il caso di sottolineare – leggendo l'art. 9.2, lett h), in combinato disposto con l'art. 9.3 - che i dati sanitari ed eventuali altri dati sensibili (quelle “particolari categorie di dati di cui è vietato il trattamento tranne le eccezioni enumerate) dovranno comunque essere trattati per le finalità di diagnosi, assistenza e terapia “da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale (...)”. Quindi l'architettura delle 'titolarità', nella fattispecie evidenziata, potrebbe farsi più articolata in ragione delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento e delle correlate finalità e basi giuridiche.
Questo significa, anche meglio sviluppando o precisando concetti espressi tempo fa (in particolare sub 495), che di fatto (e di diritto) la struttura poliambulatoriale potrà effettivamente qualificarsi come titolare (ove ne ricorrano i presupposti: decisionalità su fini e mezzi dei trattamenti) per trattamenti di dati ben determinati e limitati ed appoggiandosi su altra base giuridica (rispetto alla 9.2, lett. h) per ciò che riguarda il trattamento ineludibile di alcuni dati sensibili (come può accadere nel caso evidenziato della gestione degli appuntamenti con i singoli professionisti).
Contemporaneamente, però, non potrà venir meno la titolarità dei singoli medici sui trattamenti di dati sensibili (di fatto, per lo più, sanitari) per le finalità di cui all'art. 9.2, lett. h), proprio per il contenuto che ci consegna l'art. 9.3.
La criticità – se fosse veramente tale – potrebbe dirsi largamente superata perché, nel peggiore dei casi (...), i medici saranno da inquadrare allo stesso tempo come autonomi titolari e come autorizzati.