Gentile dott. Marini,
grazie per la precedente risposta precisa e puntuale. A tale riguardo avrei comunque necessità di un ulteriore chiarimento in merito. Nell' attività di due diligence si svolgono come ben noto attività di consultazione e comunicazione dei dati: in quanto tali possono essere considerati come dei veri e propri" trattamenti" secondo anche quanto disposto dall' art 4 del GDPR? In caso affermativo quale è la base giuridica costituente i due trattamenti? È plausibile considerare l' interesse legittimo , tanto della società target che del potenziale acquirente, alla conclusione dell’affare.? Da questo punto di vista credo sia evidente l’interesse di entrambi a, rispettivamente, dare ed avere accesso a dati personali, quali in particolare quelli dei dipendenti, nella misura in cui questi siano necessari a consentire alle parti di comprendere rischi e opportunità dell’operazione.
Grazie,
Manuela Torresi