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Dati biometrici e riconoscimento facciale in ambito giudiziario 17 Ore 51 Minuti fa #2750

  • Manuela Torresi
  • Avatar di Manuela Torresi Autore della discussione
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Buongiorno a tutti,
provvedo ad aprire il seguente post anticipandoVi che non e' mi è possibile entrare nel caso specifico che mi è capitato di analizzare per motivi di riservatezza.
Nel dettaglio, avrei necessità di un vostro parere in merito ai numerosi interrogativi attualmente esistenti dell' applicazione dell' AI nel contesto giudiziario ed in particolare dell' utilizzo del riconoscimento facciale nell' ambito delle indagini preliminari e successivamente in sede processuale.

Abbiamo già visto come il Garante della Privacy prima dell' entrata in vigore dell'AI ACT, abbia comunicato il suo parere negativo (provvedimento n. 9977020 dell'11/01/24) sui due progetti di citta' intelligenti proposto dal Comune di Trento che miravano all' implementazione di soluzioni tecnologiche al fine di aumentare la sicurezza urbana, in quanto mancanti di uno dei presupposti fondamentali (quello della liceità)per il trattamento dei dati attraverso sistemi di identificazione biometrici.
L' AI act, successivamente, ha fornito definizioni ben precise con riferimento ai dati biometrici (si veda il considerando 15 dello stesso) ed all' applicazione del riconoscimento facciale, consentendo l'uso degli stessi per attività di indagini sui reati più gravi (attività di contrasto alla criminalità organizzata; terrorismo; sequestro di persona) e sempre su espressa autorizzazione dell' Autorità giudiziaria competente.

Alla luce di quanto sopra specificato, e' possibile secondo voi utilizzare, in sede di procedimento penale, l' utilizzo di una " prova" derivante da un dato biometrico e più specificamente derivante dal riconoscimento facciale, pur non rientrando nei casi gravi sopra menzionati, ma pure sempre fondamentale per la difesa del proprio assistito, senza la quale si arrecherebbe grave pregiudizio?
Puo' essere sufficiente l' autorizzazione da parte del giudice competente, come accade oggi per le indagini difensive ai sensi dell' art 327-bis c.p.p così come previsto dal nuovo dlg 132/2021, e/o per contro il decreto del pubblico ministero come accade per le intercettazioni?

Ringrazio anticipatamente a tutti per il tempo che mi vorrete dedicare.
Manuela

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