Premetto i primi due commi dell'art. 30 del Decreto legislativo 276/2003, disposizione che disciplina l'istituto del distacco di personale:
“1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Il lavoratore distaccato è dunque gerarchicamente dipendente dal suo datore/società distaccante, senonché a livello funzionale, durante il distacco, è legato e risponde al soggetto distaccatario.
Le interpretazioni attuate nella pratica in relazione alla qualificazione 'privacy' del distaccante e del distaccatario, almeno se si sta ad una fattispecie per certi versi analoga quale è quella della somministrazione di lavoro, non escludono in partenza alcuna delle ipotesi prospettate – cioè di qualificare il distaccatario quale Responsabile, quale autonomo Titolare o come Contitolare. Quel che è certo è che, se si sposa la tesi della contitolarità (sulla base, essenzialmente, della comunanza nella finalità del trattamento, come già ipotizzato nel quesito), occorre che i due soggetti imprenditoriali disciplinino le reciproche interazioni mediante un accordo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento.
E' più che giusta l'affermazione secondo cui la qualificazione 'privacy' dipende dallo specifico trattamento, per cui un medesimo soggetto potrebbe contemporaneamente assumere più qualifiche a seconda delle operazioni del trattamento cui ci si riferisce.
Mi permetto di aggiungere che un qualche accordo tra le due imprese appare inevitabile in ogni caso, anche perché – per esempio – occorrerà stabilire quale tra esse debba autorizzare il lavoratore al trattamento dei dati presso la distaccataria. Potrà essere questa, pur non essendo il datore di lavoro, con proprio atto ma sulla base appunto di un'intesa/accordo con l'impresa distaccante; o, viceversa, potrà essere la distaccante ad integrare la nomina già eseguita (essendo, appunto, il datore di lavoro) con le nuove istruzioni e l'ulteriore profilo di autorizzazione convenuti con la distaccataria.
Quasi certamente non potrà invece precludersi la nomina a Responsabile della società del gruppo cui siano affidati alcuni processi/attività strumentali come la elaborazione delle buste paga e/o le attività di formazione, evidentemente sulla base di un contratto di servizio.