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I consulenti del lavoro non sono obbligatoriamente responsabili esterni del trattamento. Questa l'indicazione del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (circolare n. 1150 del 23 luglio 2018), in cui si affronta un problema posto dal Regolamento Ue sulla privacy (n. 2016/679). In effetti se un soggetto è «responsabile del trattamento», in base all'articolo 28 del regolamento, deve obbligatoriamente, a pena di sanzione amministrativa, sottoscrivere un contratto con il titolare del trattamento. Per questo motivo ai consulenti stanno arrivando richieste di firmare il contratto di responsabile esterno. Secondo la circolare le richieste possono essere respinte.

Quando più parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali necessari alla realizzazione di uno specifico progetto sono considerati “Contitolari” del Trattamento secondo il combinato disposto degli articoli 4, par. 1, nr. 7 e 26, par. 1, del GDPR.  Tale ipotesi può configurarsi ad esempio nella coproduzione di un’opera da parte di Fondazioni Lirico Sinfoniche in cui i Coproduttori hanno tra i propri scopi istituzionali la promozione dell’arte e della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo in genere, nonché l’educazione musicale della collettività.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, comunemente noto con l’acronimo inglese GDPR (General Data Protection Regulation), gli enti pubblici hanno iniziato a porre maggiore attenzione alla materia della privacy nell’indizione delle gare di appalto pubblico e nella redazione dei contratti pubblici, imponendo gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali in capo alle imprese appaltatrici.

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