In effetti, fino a prova contraria il quadro è esattamente quello da lei descritto, ovvero che l'età minima prevista dal Gdpr per prestare il consenso ad un trattamento di dati personali da parte di un minore è di 16 anni, che può essere abbassata al massimo fino a 13 anni, e l'Italia ha fissato il tetto dei 14 anni con l'art. 2-quinquies del Dlgs 196/2003 così reso dopo il Dlgs 101/2018: "
il minore che ha compiuto i quattordici anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione." L'escamotage adottata dai più noti social network (molto discutibile a parere di chi scrive) consiste nel fatto che essi nei loro termini di servizio vorrebbero utilizzare come base giuridica del trattamento non il consenso, bensì il negozio giuridico del contratto. Ma a tal proposito, le più che lecite perplessità derivano dal fatto che, seppure riescano in qualche modo a scansare la necessità di chiedere il consenso al minore, d'altra parte come possano sostenere i social network di poter stipulare legittimamente un valido contratto con un bambino di appena 13 anni......Ma su questo argomento rimando l'approfondimento al legale esperto di questo tema, ovvero l'Avv. Antonio Ciccia Messina che ha trattato la questione nell'articolo del 4 febbraio 2021 intitolato "
Tik Tok si adeguerà alle prescrizioni del Garante, ma ‘dimentica’ che i minori non possono comunque sottoscrivere contratti
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Cordiali saluti
Nicola Bernardi