NEWS

Avvocato ammonito dal Garante Privacy per non avere risposto in tempo alle richieste di informazioni

Avvocato ammonito per non avere risposto in tempo alle richieste di informazioni su un procedimento. Il ritardo nel fornire i dati è una violazione della privacy. Così il Garante privacy, che nel provvedimento 17/2022 affronta una particolare sfaccettatura dell'applicazione della privacy agli studi legali. Tra l'altro, nel caso concreto, solo un rapido, anche se tardivo, ravvedimento operoso dell'avvocato gli ha evitato l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Avvocato ammonito per non avere risposto al Garante Privacy

Dall'applicazione del principio, portato del provvedimento, possono derivare conseguenze dirette sull'organizzazione delle attività degli studi legali, i quali devono scadenzare i termini del riscontro agli interessati. Il provvedimento in esame sottolinea quanto incisiva sia la disciplina della privacy per due ragioni. La prima evidenzia che tutte le richieste di informazioni possono essere rivestite come richieste di dati personali.

La seconda ragione considera che la normativa sulla privacy, a questo punto, batte il tempo all'avvocato (così come di qualunque altro professionista). Se il cliente ha l'accortezza, infatti, di mandare al suo avvocato, o altro professionista incaricato, una richiesta formulata come istanza di accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento Ue sulla protezione dei dati (n. 2016/679, detto Gdpr), allora si applica tutto il quadro delle tutele del Gdpr. E tra queste ultime si applica anche l'articolo 12, che, come ricorda il Garante nel suo provvedimento, stabilisce un termine di un mese, prorogabile di altri due, per dare un riscontro alle richieste ricevute.

Peraltro, per poter sforare il primo mese, bisogna comunque informare l'interessato della proroga e dei motivi del ritardo, sempre entro un mese dal ricevimento della istanza dell'interessato. Nella vicenda giudicata dal Garante, l'avvocato ha, dunque, lasciato passare un mese senza rendere conto delle ragioni alla persona che si era rivolta a lui.

Poi, alla contestazione del Garante, il legale ha spiegato che ci aveva messo più tempo del previsto a rispondere perché era oberato di lavoro, perché aveva dovuto cercare un fascicolo conservato in un ufficio giudiziario e, poi, confrontarne il contenuto con il fascicolo di studio, per concludere, infine, che aveva trattato solo alcuni dei dati richiesti dall'interessato. L'interessato aveva chiesto, ad esempio, i suoi dati sanitari, ma l'avvocato non ne aveva.

Il garante, in ogni caso, ha rilevato che la negligenza dell'avvocato è stata di non avere risposto entro il primo mese, per lo meno per avvisare che avrebbe utilizzato la proroga. Si è trattata di una violazione minore, certo, ma pur sempre un illecito. Ed è prevedibile che questa pronuncia potrà essere intesa come un precedente rilevante.

Fonte: Italia Oggi dell'8 marzo 2022 - di Antonio Ciccia Messina

Note Autore

Federprivacy Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Prev La richiesta della copia della carta di identità può violare la privacy. Società sanzionata per mezzo milione di euro
Next Sicurezza e Privacy dei giocattoli connessi: forti preoccupazioni del Parlamento UE

App di incontri e rischi sulla privacy

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy