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Passo in avanti per la tutela del diritto di autore on line. È un legittimo interesse del titolare del copyright, al fine di iniziare una causa per danni, avere dall'operatore di telecomunicazione (telco) l'identificativo delle persone, che scaricano opere da internet, abbinato all'indirizzo IP, utilizzato per la connessione. Peraltro la telco non è obbligata a comunicare i dati personali, a meno che una legge non lo preveda.

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La Cgue ha affermato che l'eccezione detta per «copia privata» - ai sensi della direttiva sul diritto d'autore - si applica anche alla memorizzazione nel cloud di una copia a fini privati di un'opera protetta. La sentenza sulla causa C-433/20 ha poi chiarito che l'equo compenso (denominato appunto " copia privata") non deve gravare necessariamente sul fornitore del cloud dove avviene la memorizzazione.

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Nel luglio 2019 il Codacons presentava un esposto alla Procura di Roma, al Garante della Privacy e dell’Infanzia, sollecitando la valutazione di possibili profili di reato e/o di responsabilità a fronte della pubblicazione da parte di personaggi più o meno pubblici di foto ritraenti il propri figli, minori se non addirittura neonati, talvolta ripresi in pose non rappresentative della loro giovane età.

Non scatta il plagio della banca dati a carico di chi utilizza indirizzi email senza avere la consapevolezza della loro illecita provenienza. Va provato dunque l'elemento psicologico del comportamento che costituisce reato ai sensi della legge sul diritto di autore in particolare per aver posto in essere la condotta penalmente rilevante descritta dall'articolo 171-bis della legge 633/1941, cioè l'uso di un data base senza l'assenso del suo autore.

Come noto la legge sul diritto d’autore (art. 96 legge 633/41) richiede il consenso quando la persona viene ritratta se il fine del ritratto è l’esposizione in pubblico, lo sfruttamento commerciale e/o la riproduzione. Salvi i casi previsti dall’articolo 97 della legge sul diritto d’autore, per procedere alla diffusione di una fotografia o di un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono e la forma prediletta per il rilascio del consenso è costituita dalla c.d. "liberatoria".

Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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