Il ruolo dell’informativa quando la videosorveglianza è utilizzata per finalità di marketing
Come noto, tra i presupposti di legittimità di un trattamento un ruolo fondamentale lo riveste l’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 679/2016. Si tratta di un adempimento che nel tempo ha trovato una speciale declinazione nel mondo della videosorveglianza finalizzata alla rilevazione dell’audience di gradimento di prodotti o servizi per scopi commerciali.
(Nella foto: l'Avv. Marco Soffientini, Data Protection Officer di Federprivacy. E' docente al Corso Specialistico 'Il Privacy Officer nel settore Videosorveglianza'
L’installazione dei sistemi di videosorveglianza per finalità di marketing, complice l’evoluzione tecnologica, sono in costante aumento. Il loro impatto privacy è stato analizzato per la prima volta dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali poco prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 con il Provvedimento del 21 gennaio 2016 [doc. web n. 4806740].
Si trattava dell’installazione di telecamere per la rilevazione di persone a fini di marketing da parte di un istituto bancario.
In particolare, l’impianto era caratterizzato da un sistema di analisi video di rilevazione del transito e della sosta di clienti e/o non clienti, al fine di elaborare profili di comportamento relativi alle abitudini, alle preferenze ed alle scelte di consumo delle persone che accedono alla filiale, in riferimento sia ai prodotti offerti, sia ai servizi maggiormente utilizzati.
Il Garante nell’autorizzare il suindicato sistema aveva osservato che benché la finalità non sia in alcun modo riconducibile ad esigenze di sicurezza, quali quelle contemplate dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, essa appare lecita, in relazione al fatto che, ai sensi del citato art. 3 del Codice, le telecamere impiegate per la realizzazione dei predetti sistemi sono utilizzate sostanzialmente quali meri sensori e comunque il sistema di video analisi rispetta i principi posti dall’articolo 11 del D.Lgs n. 196/2003.
Per quanto riguardava l'obbligo di rendere l'informativa, la Banca, titolare del trattamento dei dati, aveva dichiarato, producendone copia, di aver predisposto una specifica informativa minima da apporre presso la struttura (anche vicino alla vetrina esterna), con la quale gli interessati sarebbero stati informati che "l'area è dotata di un sistema di telecamere per il conteggio, con finalità di marketing, delle persone che vi accedono o si trovano a transitare in prossimità delle vetrine della filiale", aggiungendo che le rilevazioni sono effettuate dalla stessa Banca "in qualità di titolare autonomo del trattamento". Ogni interessato poteva poi consultare il testo completo dell'informativa, sia all'interno degli uffici, sia all'interno della sezione privacy del sito internet, oppure attraverso la lettura del QR code presente sulla stessa vetrofania.
È interessante notare come, per certi versi, si anticipava l’utilizzo del QR code per accedere ad una informativa di secondo livello (più dettagliata) come proposto recentemente nelle Linee Guida dell’EDPB n.3/2019.
Un’altra, nota, applicazione di telecamere per finalità di marketing si ha un anno dopo con l’installazione di apparati promozionali del tipo “digital signage” (definiti anche Totem) presso le principali stazioni ferroviarie (Provv. 21 Dicembre 2017, [ doc. web. n.7496252].
La tecnologia adottata, consente di analizzare, solamente in forma anonima e in maniera localizzata al singolo totem, l´espressione facciale (da felice a triste) e alcune altre caratteristiche delle persone che osservano il messaggio pubblicitario, senza conservare né trasmettere alcuna immagine o altri dati riferibili a specifici soggetti inquadrati dalla telecamera.
L´Autorità Garante rilevò che il sistema non consentiva il riconoscimento facciale dei passanti, né il loro monitoraggio o tracciamento, e che i dati sul gradimento della pubblicità erano inviati al sistema centrale in forma totalmente anonima.
Nonostante l´assenza di queste criticità, il Garante rilevò che l´apparecchiatura installata per effettuare l´analisi del volto di chi osservava gli annunci promozionali, anche se in locale e per un brevissimo lasso di tempo prima della immediata sovrascrittura delle immagini, effettuava comunque un trattamento di dati personali funzionale all´analisi statistica dell´audience.
Per questi motivi anche in questo caso il Garante prescrisse che ai passanti fosse resa un’adeguata informativa.