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Accesso civico: no ai dati sulla salute che rendono identificabili le persone
Non si possono diffondere dati sulla salute che rendano anche indirettamente identificabili le persone. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali dando ragione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che aveva parzialmente negato l’accesso a particolari dati concernenti la distribuzione dei casi di Covid-19 registrati nella Regione ad un giornalista che ne aveva fatto richiesta.
Diffamazione online anche senza nome e cognome se la persona è comunque identificabile
E’ ormai noto come l'apertura al pubblico dell'ampio e diffuso utilizzo di Internet abbia determinato la comparsa e lo sviluppo crescente di nuovi reati, che si manifestano sia come reati informatici «in senso stretto» (vale a dire che già a livello normativo contemplano, fra gli elementi costitutivi dell’illecito, l'utilizzo di tecnologie), sia come reati informatici «in senso ampio» ed, in specie, come reati «cibernetici». La Sentenza della Cassazione Penale n. 4025/2019, è tornata ad occuparsi di quest’ultima categoria di illeciti: nello specifico minaccia e diffamazione a mezzo “Facebook”.