Buongiorno, in azienda ci è sorto un dubbio con l'interpretazione congiunta dell’articolo 3 del DL 127 del 21/09/2021 ( ora 9 Setpties del DL 52/2021) e delle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12/10/2021, in particolare la FAQ n.12 che prevede che il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.
Il comma 5 dell’art.3 del DL 127 del 21/09/2021 prevede che “I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro (omissis).
Tali controlli devono essere conformi al DPCM del 17/6/2021 che vieta la raccolta dei dati personali.
Tutto ciò premesso,
posto che la norma ci consente di alternare controlli al 100% con verifiche a campione, anche in virtù delle specificità aziendali quali dimensioni, pluralità di siti e varchi;
posto che il DPCM del 17/6/2021 vieta la raccolta dei dati e che, anche se letto a seguito delle modifiche apportate dal DPCM del 12/10/2021, non è consentito al Datore di Lavoro di conoscere quali lavoratori hanno superato i controlli all’ingresso (primo accesso),
ciò porterebbe alla conclusione che, in caso di controllo negativo effettuato durante la giornata, non sarà possibile avere l’evidenza che il lavoratore di fatto fosse in possesso di green pass al momento in cui ha effettuato il primo accesso.
La conseguenza di questo cortocircuito tra norma e FAQ sarebbe quella di rendere del tutto inutili e quindi inefficaci i controlli a campione.
Cosa ne pensate?