Concordo con Enzo, in quanto nelle categorie particolari di dati personali rientrano i dati relativi alla salute, e quindi quelli relativi a trattamenti sanitari e terapie mediche, vaccini compresi. Naturalmente, per verificarsi una diffusione di dati personali, deve essere dimostrabile che l'interessato sia identificabile, direttamente o anche indirettamente, come suggerisce l'art.4 del Regolamento: "si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".
Cordiali saluti
Nicola Bernardi