Ragionando esclusivamente in termini di settore merceologico o di attività, partendo dall'esame delle disposizioni richiamate della Direttiva 2011/24/UE ed in particolare attingendo dall'art. 3, lett. a), la definizione di “assistenza sanitaria” (“i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici”), la figura della cooperativa sociale dovrebbe dirsi esclusa dal novero dei soggetti compresi nella suindicata definizione.
Per l'art. 1 della legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali, esse hanno lo scopo di perseguire “l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” attraverso (con riferimento alla sola lett. a)) “la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”.
La gestione dei servizi socio-sanitari può bensì comprendere, in base alla lett. b) di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 112/2017, “interventi e prestazioni sanitarie”, dovendo tuttavia (si ritiene, inevitabilmente) i relativi servizi essere prestati da professionisti sanitari, i quali prestano “legalmente assistenza sanitaria”.
Ne consegue che l'attività della cooperativa sociale (nella fattispecie, di tipo A) non dovrebbe rientrare in quanto tale nel novero delle attività di cui all'allegato 1 della Direttiva UE 2022/2555
Per quanto ragionata, questa è una sommaria opinione (come per lo più, inevitabilmente, in questo contesto) e con ciò, anche tenendo conto della 'magrezza' della letteratura sull'argomento specifico, non possono non suggerirsi ulteriori approfondimenti.