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Nautica da diporto, il Garante chiede maggiori tutele per i dati personali

Maggiori tutele per i dati personali trattati nell’ambito della nautica da diporto. E’ quanto chiede, in particolare, il Garante per la privacy nel dare il suo parere al Ministero dei Trasporti sul Codice della nautica da diporto. Il Garante ha formulato una serie di osservazioni sullo schema di decreto legislativo del Ministero - che riforma il precedente decreto del 2017 e sul quale l’Autorità aveva già reso parere - al fine di rendere lo schema pienamente conforme ai principi ed alle garanzie in materia di protezione dei dati personali.

Scopo del decreto è aggiornare i procedimenti amministrativi in materia di nautica da diporto alle previsioni del sistema telematico centrale ad essa riferito (SISTE), istituire l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), completare e chiarire il Codice attraverso una maggiore sistematicità e semplificazione del quadro dei decreti attuativi.

Diversi gli ambiti che hanno interessato le indicazioni del Garante in questa complessa materia, tra cui l’Elenco nazionale degli istruttori di vela, l’Anagrafe nazionale delle patenti, l’Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto e i dati riportati sulla patente nautica.

L’Autorità ha suggerito, tra l’altro, al Ministero di integrare lo schema, prevedendo l’utilizzo di codici comunitari armonizzati o di codici nazionali per annotare sulla patente nautica le limitazioni e le prescrizioni nei confronti di soggetti affetti da problematiche psicofisiche, impedendo in tal modo la diretta conoscibilità delle informazioni sullo stato di salute.

Rispetto all’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, completamente informatizzata, il Garante ha chiesto inoltre di chiarire, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza del trattamento, quali dati debbano essere forniti dai vari soggetti interessati. Particolare attenzione è stata rivolta a tutelare i dati sensibili e giudiziari e ad evitare inutili duplicazioni di dati anagrafici alla luce del principio di proporzionalità previsto dalla normativa in materia di privacy.

Fonte: Garante Privacy

Note Autore

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