Come ulteriore contributo osservo che , con riguardo al ruolo dell’installatore, ritengo molto appropriato il richiamo al ruolo informativo/pedagogico che andrebbe fatto nei confronti del committente, onde in primo luogo evitare che l’impianto possa risultare non compliant sia con riguardo alle previsioni sulla privacy che dell’art. 4 comma 1 dello “Statuto” dei lavoratori e, quindi, che il titolare-committente ne sia chiamato a rispondere ai sensi del Capo II “Illeciti penali” art 171 del Codice privacy (fermo restando che sotto il profilo penale, le riprese potrebbero essere ritenute idonee come da ultimo richiamato nella sentenza 1999-2024 della sezione penale della Corte di Cassazione).
Come maggior dettaglio circa il ruolo dell’installatore andrebbe considerato che:
1. lato sola installazione. Oltre alla presenza dei requisiti abilitativi eventualmente richiesti a chi effettua l’installazione, andrebbe tenuto presente, nel definire l’assetto del sistema, quanto previsto dal Garante privacy nel provvedimento sugli apparati TVCC dell’8.4.2010, cfr il punto 3.3 sulle misure di sicurezza, fra cui (ma non solo) la predisposizione di “ misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto” e la previsione, , con riguardo alla esigenza di eventuali interventi derivanti da esigenze di manutenzione di “adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini”. Ciò rientra nelle misure di sicurezza da applicare al trattamento ex art. 32 del GDPR;
2. lato eventuale gestione. L’assegnazione di tale incarico implicherebbe il ruolo di responsabile del trattamento (con proprio amministratore della sicurezza): a mio avviso se si intende assumere tale ruolo andrebbe vagliata la liceità del trattamento e quindi se “coperto” nelle forme dell’art 4 dello Statuto dei lavoratori;
3. lato sola manutenzione. L’assegnazione di tale incarico, anche ad hoc per singoli interventi, implica un ruolo privacy che di massima sarebbe di responsabile del trattamento (salvo che l’attività si esplichi sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento e quindi si possa configurare il ruolo di persona/tecnico autorizzato al trattamento). Anche qui varrebbero le indicazioni del punto 2.
Resterebbe la residua ipotesi che l’impianto venga installato in maniera non autorizzata ex art 4 dello Statuto ma per giustificabili fini di tutela del patrimonio aziendale (impianto sistemato in maniera non visibile è da ritenere), ad es dopo ripetuti furti di materiali, e non di controllo sui lavoratori, come ad es evidenziato nella sentenza delle Corte di cassazione sezione penale n. 3255/2021
Cordiali saluti