Nella situazione prospettata non sussiste/non è fornito un qualsivoglia spunto o elemento che consenta di giustificare una qualificazione del professionista sanitario diversa da quella prospettata (titolare).
Concediamo pure che sussista un accordo, una convenzione con la struttura della RSA, ancorché non scritta, ancorché a titolo non oneroso (per la RSA stessa): ciò non toglie che ci troviamo di fronte ad un professionista che opera in regime di totale autonomia anche per ciò che concerne il trattamento dei dati personali.
La comunicazione/trasmissione dei dati (verosimilmente nome e cognome dell'ospite, con indicazione generica del problema/patologia) sarà dunque eseguita da parte del titolare/RSA nei confronti del titolare/professionista sanitario. Il quale (immaginiamo) riceverà da tale titolare questo primo, pur esiguo/succinto lotto di dati e poi raccoglierà la gran parte degli stessi dall'interessato, nell'ambito del rapporto riservato medico (o altro professionista sanitario)/paziente.