Occorre che il titolare del trattamento accerti/stabilisca se siffatto uso dei dati sia coerente, in particolare, con il criterio dell'art. 5.1, lett. c), che esige che i dati siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.
In relazione alla finalità dello specifico trattamento (non esplicitata in questa sede e che molto probabilmente è distinta ed aggiuntiva rispetto a quella principale di esecuzione/svolgimento del contratto/rapporto di lavoro), questa prassi di comunicazione o, forse, di diffusione (interna) dei dati dovrebbe essere passata al setaccio del test di necessità che è (salvo il resto) 'ingrediente' essenziale, comunque non aggirabile della verifica di conformità del trattamento stesso.
L'operazione avrebbe dovuto essere eseguita ex ante, in sede di progettazione del trattamento, ma è meglio tardi che mai.