La conversione con modifiche del d.l. 127/2021 nella l. 165/2021 non ha cambiato le disposizioni in fatto di trasmissione ai prefetti degli atti relativi alle violazioni. Né è mutata l'opinione del sottoscritto circa la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni, per cui l'obbligo in questione grava sui soggetti che proprio il provvedimento va ad indicare. In forza del rinvio dell'art 9-quinquies, comma 8, e dell'art. 9-setpies, comma 9, all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure previste attraverso forze di polizia, personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali (previa attribuzione ad essi della qualifica di agenti di pubblica sicurezza), personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Naturalmente bisogna ricordare o avvertire che l'interpretazione data dal sottoscritto, così come da altri Colleghi ed operatori del diritto, è rimasta minoritaria e come sopraffatta, oltre al resto, dal parere espresso del governo e dalle prassi avviate/attuate dalle varie prefetture.