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ARGOMENTO:

DPCM 12.10.21 introduzione del comma 14 art 13 DPCM 17.6.2021 3 Anni 1 Mese fa #1532

Io per cautela inserirei sia in procedura sia in informativa la casistica.

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DPCM 12.10.21 introduzione del comma 14 art 13 DPCM 17.6.2021 3 Anni 1 Mese fa #1527

  • Marco Galas
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Certo non discuto la bontà e la logicità della disposizione mi chiedevo se sia coerente con l'impianto del green pass che avrebbe dovuto avere come finalità quella di "celare" le ragioni di rilascio del documento come più volte indicato dal Garante.
Ho il dubbio che la mera visualizzazione del documento sanitaria cui si ricollega anche l'autorizzazione di accesso ai locali costituisca o meno un trattamento (visualizzazione e consultazione del dato) pur in assenza di raccolta . In questo caso nell'informativa andrebbe forse precisato che in alcuni casi -quelli previsti dal comma 14 - è previsto anche il trattamento di dati sanitari ?

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DPCM 12.10.21 introduzione del comma 14 art 13 DPCM 17.6.2021 3 Anni 1 Mese fa #1524

Buonasera,
trovo che l'introduzione del comma vada finalmente nella direzione del buonsenso, cioè a dire rafforza la natura sanitaria del provvedimento di fronte a un caso eccezionale e tutt'altro che raro: trovandosi di fronte un lavoratore che vuole di diritto e per dovere entrare nel luogo di lavoro avendo la certezza del titolo sanitario che lo abilita nella sostanza a farlo, ma non dispone del titolo formale i.e. documento informatico Green Pass per mancata emissione dal DGC, ritardo della piattaforma per congestione o analoga problematica di natura contingente e sperasi transitoria, il personale incaricato della verifica può prendere visione (se il lavoratore in questione sua sponte desidera esibirle in extrema ratio) delle certificazioni cartacee rilasciate dalle strutture, dalle farmacie ecc. Il tutto, direi, fermo restando il rispetto della riservatezza al momento della verifica, l'adeguata e completa formazione del verificatore e il divieto assoluto di raccolta, conservazione, archiviazione previsto per tutte le altre certificazioni, digitali e cartacee, ammesse dal DL al fine della verifica.
Spero di averLa aiutata.
Cordialmente,

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Ultima Modifica: da Davide Pierattoni.

DPCM 12.10.21 introduzione del comma 14 art 13 DPCM 17.6.2021 3 Anni 1 Mese fa #1518

  • Marco Galas
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Buongiorno
il DPCM 12.10.2021 ha introdotto il comma 14 all'art 13 del DPCM 17.6.2021 in forza del quale :
“Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.”

L'art 9 c 10 del DL 52/2021 in effetti già prevedeva: [Nelle more dell'adozione del predetto decreto,] Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)".

Alla luce di tale disposizione mi interrogo su come il datore di lavoro possa verificare tali documenti che dovrebbero attestare una delle condizioni “sanitarie” richiamate dalla norma senza conoscere e trattare dati sanitari consentendo l'accesso o meno al lavoratore. C'è deroga al GDPR ?

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Ultima Modifica: da Marco Galas.
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