Buongiorno
il DPCM 12.10.2021 ha introdotto il comma 14 all'art 13 del DPCM 17.6.2021 in forza del quale :
“Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.”
L'art 9 c 10 del DL 52/2021 in effetti già prevedeva: [Nelle more dell'adozione del predetto decreto,] Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)".
Alla luce di tale disposizione mi interrogo su come il datore di lavoro possa verificare tali documenti che dovrebbero attestare una delle condizioni “sanitarie” richiamate dalla norma senza conoscere e trattare dati sanitari consentendo l'accesso o meno al lavoratore. C'è deroga al GDPR ?