Buongiorno Gabriele, il tema che lei tocca è di grande attualità e rispetto al quale non esiste una risposta univoca e certa stando alle informazioni anche lacunose di cui disponiamo. Nel DL 44/2021quando tratta di di “esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” non è completamente chiaro i soggetti di riferimento. E’ chiaro che l’obbligo di vaccinazione si applica a chi è a contatto diretto con gli ospiti (esempio medici, infermieri e fisioterapisti), restano delle zone grigie su chi non ha un contatto diretto o un contatto solo parziale/saltuario con gli ospiti della RSA – come, ad esempio, il personale amministrativo, i parrucchieri, i podologi (questi ultimi due decisamente più assimilabili ad operatori di interesse sanitario), o addirittura chi ha contratti sporadici se non eccezionali (ad esempio personale vending, manutentori). Dato che le residenze per anziani sono realtà i cui impatti dell’epidemia sono stati devastanti, la posizione più tutelante, da parte dei Datori di lavoro di tali realtà, è comprensibilmente stata quella di chiedere, già nel passato, quindi già con l’entrata del Dl.44/2021, l’esibizione del certificato di vaccinazione a chiunque entrava nella struttura. Questa misura tutela anche gli stessi collaboratori interni o esterni all’Organizzazione proprio perché le RSA sono considerati degli ambienti a rischio.
Detto questo ritorniamo alla sua domanda, come si può comportare un Datore di lavoro di un’impresa del settore del vending quando le RSA per le quali fornisce un servizio richiedessero obbligatoriamente il vaccino?
Fermo restando che la richiesta si sarebbe potuta fare anche mesi fa in virtù di quanto sopra, la strada potrebbe essere la seguente: per operare in determinate strutture, a tutela anche degli stessi operatori del settore del vending (come di altri), il Datore di lavoro del vending richieste come requisito, ai propri collaboratori, per operare nella mansione presso strutture particolarmente critiche (es. RSA), in accordo col Medico Competente, il possesso del vaccino e non solo del green pass. Come indicato per il solo sottoinsieme di lavoratori che operano in strutture che lo richiedono in virtù di normative vincolanti espresse richieste dei datori di lavoro di tali strutture. Il Medico Competente (dell’impresa del vending) richiederà quindi ai lavoratori questa informazione e rilascerà un’idoneità per i lavoratori che devono operare presso le RSA e che soddisfano la misura. Il Datore di lavoro (dell’impresa del vending), quindi non conosce la condizione specifica del lavoratore ma la sola valutazione dell’idoneità da parte del Medico Competente (unico soggetto deputato a rilasciare tale idoneità).
Questa valutazione di idoneità potrebbe essere oggetto di revisione a intervalli in considerazione dei tempi di validità della stessa vaccinazione. Ovviamente questa informazione potrebbe essere richiesta su base volontaria agli operatori del settore del vending che potrebbero anche rifiutarsi di fornirla, ma in tal modo verrebbe loro esclusa la possibilità di operare presso le RSA.
La misura descritta, non elimina ovviamente che le RSA all’ingresso del lavoratore dell’impresa del vending, chiamato a rifornire i dispenser, possano (o meglio devono) fare la verifica della validità del green pass mentre è assolutamente inopportuno che alle RSA vengano trasmessi i dati relativi alla vaccinazione del singolo collaboratore che è un dato solo ( e tale deve restare) in possesso del Medico competente e non del Datore di lavoro. Sarà quindi il Datore di lavoro dell’impresa del vending, sulla base delle informazioni trasmesse da suo Medico Competente, garante della correttezza delle informazioni che trasmette alla RSA e quindi l’idoneità dei suoi lavoratori.
Dal punto di vista privacy alcuni altri aspetti da considerare sono:
• coinvolgimento del DPO se presente dell’impresa del settore del vending
• valutare una DPIA (sempre a carico società di vending)
• aggiornamento comunicazioni ed informative ai dipendenti dell’impresa settore del vending in merito al trattamento dei loro dati (considerare che la base legale è sia contrattuale – la richiesta della RSA- che normativa in una lettura estesa del Dl.44/2021)
Nel caso, come accade che gli operatori del vending fossero (come accade) liberi professionisti, la problematica assume sfumatura diverse, ma simili (il ruolo del Medico Competente in questo caso non è contemplato) l misure privacy (es. DPIA potranno analizzare tale condizione specifica).
Resto a disposizione se il quesito non fosse stato ampiamente chiarito ed eventuali integrazioni.
Cordialmente
Monica Perego