Come ho scritto
nell'articolo/nota
pubblicato dalla Associazione la scorsa settimana sul d.l. 127, sul piano giuridico formale si è in attesa del dpcm previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 3 (per i datori privati; mentre per i pubblici delle linee guida - dal contenuto più ampio del dpcm come si evince dall'art. 1, comma 5, penultimo periodo - girano in bozza, dunque e comunque in attesa della ufficializzazione di un testo).
Senonché le regole per le verifiche sui certificati verdi le aveva/ha già dettate l'art. 13 del dpcm 17 giugno 2021. Cioè, a ben vedere, le regole ci sarebbero, anzi ci sono già.
Non è possibile qui non rilevare perlomeno la pessima qualità, il degrado oggettivo della filosofia e della tecnica che sovrintendono alla produzione di norme.