In relazione al primo quesito (se i volontari siano da considerarsi lavoratori ai fini della legge 300/1970) si riporta che, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del d. lgs. 117/2017, sussiste l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, circostanza questa da cui si può desumere una differente disciplina normativa delle due figure.
A conferma di ciò, deve considerarsi, inoltre, che le disposizioni di cui alla legge 300/1970 sono a carico di un datore di lavoro, parte di un contratto di lavoro intrattenuto con un soggetto, che presta la sua attività e che si sottopone alle prerogative organizzative e di controllo del primo.
Peraltro, laddove, vi fosse potenziale controllo anche su personale dispendente, eventualmente presente, devono attivarsi le procedure di cui all’articolo 4 della legge 300/1970.
Il secondo quesito concerne la base giuridica del trattamento delle immagini.
A tale proposito si ritiene vigente, anche alla luce delle LInee Guida EDPB n. 3/2019, con gli opportuni adeguamenti, l’impostazione di cui al paragrafo 6.2 del provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della privacy dell’ 8 aprile 2010.
Pertanto, salvo l’ipotesi, piuttosto difficile, della possibilità di individuare in maniera esatta tutti coloro la cui immagine sia oggetto di ripresa, con la effettiva possibilità di raccoglierne il consenso informato, nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza, la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione: conseguentemente si rende necessario individuare un´idonea alternativa nell´ambito dei requisiti equipollenti del consenso. Il Garante specifica, quindi, che costituisce un legittimo interesse del titolare la raccolta di mezzi di prova o il perseguimento di fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza degli ambienti.
Peraltro, poiché il presupposto del ricorso al legittimo interesse è la ricorrenza di concrete situazioni che giustificano l´installazione delle telecamere, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio, il titolare del trattamento deve procedere a un rigoroso bilanciamento degli interessi, redigendo un apposito atto di documentazione delle scelte. In tale atto occorrerà rendere conto dell’osservanza del principio di finalità nonché delle precauzioni adottate in osservanza dei principi di necessità, correttezza, minimizzazione, proporzione e conservazione limitata nel tempo. Tutte le opzioni menzionate nel quesito (orari, luoghi e modalità di ripresa, ecc.) devono, quindi, essere attentamente vagliate. Si rammenta, infine, che, a fronte delle circostanze di fatto indicate nel quesito, sarà necessaria altresì una DPIA (art. 35).