Considerato che ciascun condomino può accedere solo con le proprie credenziali personali (username e password), la risposta dell’amministratore non pare condivisibile. Quest’ultimo non può invocare la privacy per adempimenti che sono previsti dalla legge e, in particolare, dall' artt. 1130 del Codice Civile, secondo cui l’amministratore è tenuto a "fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso". A maggior ragione, l’art. 1130-bis del Codice Civile, prescrive che i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprie spese. Inoltre, l’articolo 71-ter delle Disposizioni attuative del Codice precisa che "l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare".
Cordiali saluti
Vittorio Lombardi