European Data Protection Board, arrivano le Linee Guida sul Diritto all'Oblio
Dopo la sentenza “Costeja” della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 13 maggio 2014, le autorità di controllo hanno registrato un aumento del numero di segnalazioni o reclami concernenti proprio fattispecie specifiche del tutto simili a quella relativa alla nota sentenza summenzionata.
Nonostante le varie autorità di controllo debbano, ovviamente, trattare tali casi “timely manner as possible” urge – proprio ai fini dell’applicazione coerente del Regolamento, evocata proprio dall’art. 70 del Regolamento stesso – la pubblicazione di un progetto di Linee guida sul punto. Le stesse, anche considerando l’importanza dell’argomento trattato, saranno soggette a pubblica consultazione sino al prossimo 05 febbraio 2020, termine entro il quale cittadini o autorità potranno inviare le proprie considerazioni al Comitato. Solo successivamente le Linee guida verranno adottate.
È noto che, proprio ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento, un interessato possa chiedere al fornitore di un motore di ricerca online ("fornitore di motori di ricerca") di cancellare uno o più collegamenti a pagine web dall'elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca effettuata sulla base del suo nome (c.d. deindicizzazione). Di conseguenza, le Linee guida intendono proprio interpretare il diritto all'oblio in tali casi. Ecco perché, nonostante l’articolo 17 si applichi a tutti i Titolari del trattamento, le Linee Guida si concentrano esclusivamente sui fornitori di motori di ricerca stessi.
Il Comitato, nell’introdursi, si premura di ribadire che esercitare il diritto alla deindicizzazione non significhi cancellare il dato dal sito web di origine, né dall'indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca.
Se una persona interessata ottiene la cancellazione di un determinato contenuto, ciò comporterà la cancellazione di quel contenuto specifico dall'elenco dei risultati di ricerca relativi alla persona interessata quando la ricerca è, come di regola, effettuata utilizzando il nome quale criterio di ricerca. Ciò non toglie che, utilizzando altri criteri di ricerca, il contenuto sarà ugualmente disponibile. Ma in alcuni casi i “motori di ricerca” dovranno cancellare definitivamente tali dati dai propri indici o dalla cache.
Le Linee Guida si strutturano due sezioni: l’una dedicata all’indicare quali siano i presupposti validi per una richiesta di deindicizzazione e l’altra, invece, quali eccezioni possano essere legittimamente opposte (art. 17, par. 3, Reg) avverso tali richieste di delisting. Le Linee Guida non riguardano, invece, l’articolo 17 Reg, par. 2, in relazione al quale verranno prossimamente pubblicate Linee Guida specifiche.
Il Comitato, inoltre, si premura di specificare che quanto affermato dal WP29 (WP 225, 26 November 2014, p. 23) rimanga tuttora valido: i fornitori di motori di ricerca “non dovrebbero, come prassi generale, informare i webmaster delle pagine interessate dalla cancellazione dalla lista del fatto che alcune pagine web non possono essere accedute dal motore di ricerca”.