Il quesito pare faccia riferimento alla acquisizione del controllo (del 100% del capitale sociale) di A da parte di B, ma resta il dubbio – leggendolo per intero - che possa trattarsi della diversa fattispecie della incorporazione di A in B. Nel primo caso si avranno ancora due distinte persone giuridiche/società; nel secondo, all'esito del processo di fusione, residuerà la sola società incorporante B.
Sia, in ipotesi - come sembra, appunto -, la fattispecie del primo caso: le questioni attinenti alla qualificazione 'data protection' dei soggetti debbono fare i conti tanto con gli aspetti giuridici della fattispecie, quanto con quelli – anche più rilevanti - di natura fattuale/sostanziale (chi prende le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento?). E l'attribuzione alle due società della contitolarità nel trattamento (così come una diversa loro qualificazione, naturalmente) non potrà essere automatica ma dovrà far seguito all'accertamento di un effettivo potere decisionale congiunto (l'accertamento potendosi giovare dei criteri, degli esempi, delle considerazioni contenuti Linee Guida EDPB 07/2020) in capo alle medesime.