La scuola che riceve un’istanza di accesso agli atti deve mandarne una copia ai controinteressati oscurando i dati eccessivi
La scuola, quando riceve una istanza di accesso agli atti, formulata ai sensi della legge 241/1990, deve mandarne una copia ai controinteressati (come previsto per legge), ma deve oscurare i dati eccessivi sul conto del richiedente.
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