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Controllava il rispetto dei turni di lavoro e la produttività dei propri dipendenti utilizzando la tecnologia del riconoscimento facciale, il tutto a loro insaputa. Un'azienda di Alicante, in Spagna, aveva prima chiesto ai lavoratori una foto garantendo loro che le immagini sarebbero servite solo "per pubblicazioni sul sito web, volantini o altro materiale di supporto", ma poi l'aveva invece utilizzata per i suoi sistemi di sorveglianza.

Avete mai sospettato che il vostro capo vi stesse spiando sul lavoro? È capitato probabilmente a tutti almeno una volta di chiederci se l’azienda ci avesse installato un software di monitoraggio sul computer, o se ci stesse monitorando in qualche altro modo, ma se lavorate alla Barclays questo presentimento potrebbe essere più che una semplice suggestione. Il Garante per la privacy inglese (ICO Information Commissioner’s Office) ha infatti aperto un’indagine sul colosso bancario, accusato di aver implementato un sistema che spia i propri dipendenti.

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Superano quota 10mila gli addetti ai lavori iscritti a Federprivacy, complice l'introduzione del Gdpr. Oltre ad avvocati ed informatici, spicca un 25% di titolari e funzionari direttivi di pmi che seguono in prima persona i temi della privacy. Solo il 6% quelli della p.a. che si interessano della materia. Non decollano invece le certificazioni di DPO basate sulla Norma UNI 11697:2017. Meno di 800 i professionisti in possesso di una certificazione delle competenze, delle quali più della metà rilasciate da Tüv. Bernardi: "Interpretiamo cautela come sintomo positivo a seguito dei chiarimenti del Garante".

Un braccialetto elettronico al polso di ogni operatore ecologico. Un sistema che "dialoga" con i cestini e segnala se sono stati svuotati. Succede a Livorno, dove l'azienda Avr, che gestisce in appalto il servizio di pulizia strade per conto della municipalizzata Aamps, ha introdotto da qualche giorno questa nuova tecnologia.

Non basta il consenso dei lavoratori per attivare un sistema di videosorveglianza in un locale pubblico. Serve l'accordo sindacale, l'informativa e il rispetto di tutti i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali. E in caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità meglio rispondere in fretta. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati con l'ordinanza n. 9768440 del 7 aprile 2022.

Nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato le agenzie investigative operano lecitamente solo nel caso in cui la vigilanza sui dipendenti non sconfini in una forma di controllo occulto sull'attività lavorativa vera e propria, la quale può essere direttamente esercitata solo dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori. Precisa la Cassazione (sentenza 15094/2018 ) che la vigilanza tramite agenzia investigativa deve necessariamente limitarsi agli atti illeciti del lavoratore che non siano riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa. In altri termini, l'intervento degli investigatori può giustificarsi solo nel caso in cui sia stato commesso un illecito e vi sia la necessità di una verifica più approfondita per accertare il contenuto effettivo delle violazioni, oppure se vi sia un fondato sospetto che atti illeciti siano in corso di svolgimento.

Con l’ordinanza 25287/2022, la Corte di Cassazione torna sulla questione dei limiti all’utilizzo di agenzie investigative per l’accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti nel rapporto di lavoro.

Il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente che abbia ripetutamente manomesso il registro delle presenze al fine di occultare le proprie assenze ingiustificate dal lavoro è illegittimo quando, per accertare questa circostanza, il datore di lavoro abbia fatto ricorso ai servizi di un investigatore privato. E questo perché, affinché il ricorso a soggetti esterni all'organizzazione aziendale per vigilare sull'operato di un proprio dipendente sia legittimo, è necessario che l'attività investigativa disposta dal datore di lavoro abbia ad oggetto l'accertamento di condotte illecite diverse dal solo adempimento della prestazione. Lo Statuto dei Lavoratori, infatti, riserva quest'ultimo tipo di controllo proprio al datore di lavoro e alla propria organizzazione gerarchica, non consentendo che venga invece affidato a soggetti terzi alla struttura aziendale.

Dopo l'introduzione del Jobs Act, non è più vietato tracciare la "navigazione" su internet del lavoratore ai fini di una contestazione disciplinare. Prima del Dlgs n. 151/2015 invece l'utilizzo dei controlli a distanza era rigidamente limitato alle esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale.  Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 32760/2021, respingendo il ricorso di una nota azienda del settore della moda nei confronti di un dipendente sanzionato con un giorno di sospensione dal lavoro e dallo stipendio per aver navigato nella settimana prima di Natale su siti commerciali durante l'orario di lavoro.

Diritto di difesa batte privacy. Il lavoratore può registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda: non serve il consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati - come l'audio “rubato” all'ignaro interlocutore - serve a precostituirsi un mezzo di prova, magari contro il datore. Ad esempio per il dipendente che vuole dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento adottato dalla società. A patto, tuttavia, che l'utilizzo del file non vada oltre le finalità della tesi difensiva e, dunque, le necessità del legittimo esercizio di un diritto. È quanto emerge dalla sentenza 28398/22, pubblicata il 29 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione.

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Privacy Day Forum, dibattito e spunti: lo speciale di TV9

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