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Striscia la Notizia” viola la privacy se, nel mandare in onda il filmato nel quale viene incastrato il truffatore, fa “circolare” la sua immagine e i suoi dati personali. Il verdetto della Cassazione (sentenza 10153) che accoglie il ricorso del “truffatore”, arriva dopo la decisione del Garante della Privacy che, pur ammettendo l’interesse del pubblico ad essere informato sul malcostume e riconoscendo il ruolo di denuncia svolto dalla trasmissione di Antonio Ricci, ha censurato lo “scoop”, fatto violando il diritto alla riservatezza dei dati e all’immagine.

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Uno dei temi più seguiti dagli addetti ai lavori è quello del «diritto all'oblio», in particolare quando e se questo diritto deve prevalere sul diritto di cronaca e di espressione. Mi viene segnalata, al riguardo, una recentissima determinazione del nostro Garante per la privacy relativa all'eventuale cancellazione di un articolo dell'archivio online di un quotidiano.

Sì alla cancellazione solo online del nome di un uomo, senza funzioni pubbliche, condannato per un incidente stradale che aveva causato la morte di due persone, avvenuto vent’anni prima. Non c’è violazione del diritto alla libertà di stampa nella decisione di un giudice nazionale che, dopo aver compiuto un bilanciamento tra i diritti in gioco sulla base della giurisprudenza della Corte Ue, arriva a stabilire la cancellazione del solo nome unicamente dagli archivi online, lasciando integro il cartaceo.

L'interesse pubblico alla pubblicazione di una notizia, qualora ricorrano le condizioni che legittimano l'esercizio del diritto di cronaca, è distinto rispetto all'interesse, del tutto diverso e non sovrapponibile, che riguarda la legittimità della diffusione dell'immagine delle persone coinvolte. L'accertamento di quest'ultimo interesse deve avvenire in concreto e deve tener conto della necessità della divulgazione dell'immagine per la completezza e correttezza del'informazione, ovvero dell'espresso consenso manifestato dalle persone ritratte. A dirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 4477/2021.

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In riferimento alla diffusione dei video che raccontano gli ultimi istanti della tragedia della funivia del Mottarone, il Garante per la protezione dei dati personali invita i media e gli utenti dei social network ad astenersi dall’ulteriore diffusione delle immagini e da forme di spettacolarizzazione dell'evento, che possono solo acuire il dolore dei familiari delle vittime e di quanti erano loro legati.

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I deputati che hanno chiesto il bonus Covid non possono farsi scudo delle norme a protezione della riservatezza. In altre parole, non possono invocare la privacy per chiedere che il loro nome resti segreto. Lo chiarisce il Garante per la protezione dei dati personali in una nota dell’11 agosto 2020, precisando che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è quindi d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013).

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Quando il cronista diventa storico, allora il diritto all’oblio si rafforza. Ovvero, la pubblicazione di un articolo che, a distanza di anni, ripropone, con nome e cognome del protagonista, fatti ormai passati, non è legittima. A meno che si tratti di personaggi tuttora di pubblico interesse.

Chantal Totti sarà anche la figlia di due personaggi pubblici il cui diritto alla privacy è affievolito – entro certi limiti peraltro – dal diritto di cronaca ma è prima di tutta una bambina, un’adolescente che come tale merita di essere trattata anche dai media. È per questo che la pubblicazione della foto del suo lato b sulla copertina di Gente accompagnata da un titolo che ne suggerisce la somiglianza con il lato b della mamma è odiosa, intollerabile, socialmente e culturalmente insostenibile e indifendibile.

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Molti possono solo sognare di comparire nelle classifiche degli uomini più ricchi stilate da Forbes, ma a quanto pare alcune delle famiglie più facoltose dell’Ungheria non hanno affatto gradito di vedersi pubblicate nella prestigiosa rivista senza essere state preventivamente interpellate, e per questo hanno deciso di rivolgersi all’autorità per la protezione dei dati magiara, la quale ha in parte accolto i loro reclami multando la casa editrice.

In ossequio al diritto di cronaca è ammessa la ripresa audiovisiva dei dibattimenti. L'ingresso delle telecamere in aula, tuttavia, può generare effetti non sempre lodevoli, peraltro superabili.

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