E' vero, infatti l’art. 10 del Regolamento UE 2016/679 prevede che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati sia sottoposto ad una verifica rinforzata.
Tale verifica consiste proprio nel rispetto – congiunto– di due condizioni:
1) vi sia una delle basi giuridiche di cui all’art. 6, paragrafo 1 del GDPR ;
2) il trattamento avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica ovvero è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri e che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati;
Ora ill rispetto del secondo requisito non si può concretizzare, come da diverse fonti ritenuto, nell’autorizzazione da parte del diritto nazionale già presente nello “Statuto dei Lavoratori” (L. 300/1970), art. 8, laddove consente (non esclude) di trattare i dati relativi a condanne penali e reati al fine di valutare l’attitudine lavorativa dei dipendenti?