La circostanza che il codice civile e la normativa sulla protezione dei dati siano materie diverse che, nondimeno, hanno entrambe a che fare con la fattispecie del rapporto di servizio che si instaura tra un titolare/cliente ed un responsabile/amministratore di sistema, consiglia di non scindere i due profili ma al contrario di gestirli in modo integrato nella trattativa pre-contrattuale e poi nel (medesimo) contratto tra le Parti. La stessa definizione del compenso da corrispondere al professionista a titolo di controprestazione è da collegare alla quantità e alla qualità delle attività/prestazioni richieste/affidate al professionista stesso.
E' comunque prioritario, nell'ottica dell'accountability del titolare, inserire la preoccupazione su una gestione dei dati conforme alle disposizioni all'interno dei vari programmi, progetti, piani, atti, adempimenti della corrispondente organizzazione.
Del resto, se prendiamo l'art. 28.3, esso esige chiaramente che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento siano disciplinati “da un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile (…) al titolare del trattamento...” e gli obblighi e i diritti di cui alle successive lettere da a) ad h) precludono in ogni caso al responsabile – esattamente come al titolare – la possibilità di risolvere ciascuno per conto proprio le questioni del reciproco rapporto.