L'emissione di buoni pasto è sottoposta alla disciplina del decreto ministeriale 122 del 7 giugno 2017 avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Nella gestione dei buoni pasto, proprio in base al citato decreto, intervengono i soggetti inquadrati dall'art. 2: il cliente (datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai propri dipendenti e collaboratori), il titolare (dipendente o anche collaboratore del datore), l'esercizio convenzionato (con la società di emissione, che provvede ad erogare il servizio sostitutivo di mensa) e, soprattutto per quanto qui rilevante, la società emittente (“l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero dello sviluppo economico”).
Dalla disamina del decreto si evince come l'emissione di buoni pasto sia una attività riservata a soggetti imprenditoriali (peraltro non così numerosi nel mercato) che debbono soddisfare specifici requisiti; per cui, a partire da tale circostanza, pare di trovarsi in una fattispecie non troppo diversa, anzi analoga a quella che l'autorità di controllo italiana ha a suo tempo esaminato quando ha definito il “ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi”, doc. web. n. 9169688 (da tenere come punto di riferimento perché fornisce un criterio per dirimere le questioni come quella posta con il Suo quesito).
Sembra dunque profilarsi (il verbo 'sembra' è legato ad una residua e pur doverosa cautela) un rapporto titolare-titolare tra datore/cliente e società emittente, nel quale la fornitura dei dati da parte dei prestatori di lavoro e/o collaboratori direttamente alla seconda trova la sua ragione nella configurazione delle effettive modalità di predisposizione e di erogazione del servizio.