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Problemi di riservatezza sul green pass al lavoro. Il Garante della Privacy ha segnalato a Parlamento e Governo alcune criticità, in merito alla possibilità che il lavoratore consegni copia della certificazione verde al datore di lavoro.  Le possibili falle nella normativa in fatto di riservatezza dei dati personali sono contenute in una comunicazione firmata dal presidente dell'autorità Pasquale Stanzione:

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In queste convulse giornate, dal mondo delle aziende, sta emergendo un tema inedito. Numerosi datori di lavoro si sono attrezzati con misure “fai-da-te” interne, volte, in qualche modo, ad un tentativo di contenere l’emergenza epidemiologica.

Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti. È quanto ha deliberato - ribaltando il giudizio di primo grado del 2018 - la Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui il comportamento del proprietario di un supermercato spagnolo può essere considerato legittimo e non vìola il diritto alla privacy di alcuni addetti alle casse, licenziati dopo essere stati filmati mentre rubavano prodotti sul luogo di lavoro o aiutavano altri a farlo.

Niente proroga per gli obblighi informativi ai lavoratori introdotti dal decreto legislativo 104/2022 che, come previsto, entreranno in vigore sabato 13 agosto. Di contro, la disciplina di dettaglio dei nuovi adempimenti potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali solo qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore, ovvero messi a disposizione secondo prassi aziendale. È questo, in sintesi, il contenuto della circolare 4/2022 pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, d’intesa con l’ufficio legislativo del ministero del Lavoro.

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I datori di lavoro pubblici e privati che per la gestione della posta elettronica utilizzano programmi forniti anche in modalità cloud da oggi hanno a disposizione nuove indicazioni utili a prevenire trattamenti di dati in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori.

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I dati riportati nei cedolini paga e nel LUL (Libro Unico del Lavoro) sono dati personali in quanto relativi ad informazioni riguardanti persone fisiche identificate (i lavoratori). Inoltre, nei cedolini paga e nel LUL sono riportati, altresì, categorie particolari di dati, fra cui anche dati relativi alla salute - e cioè attinenti alla salute fisica o mentale del lavoratore - il cui trattamento è generalmente vietato ma che i datori di lavoro possono legittimamente trattare in virtù del paragrafo 2 lett. b) dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, quando il trattamento è necessario.

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Dipendenti sottoposti a umilianti violazioni della loro privacy, venivano classificati in modo denigratorio in un registro istituito dal datore di lavoro senza aver mai coinvolto il Data Protection Officer. Interviene l'autorità per la protezione dei dati con sanzioni per 215.000 euro.

Il mistero dell’articolo 167 codice della privacy sul trattamento di dati senza consenso: è ancora reato? Ciò che sembrava estinto ha mostrato la sua vitalità in una sentenza depositata nel 2020. Ma non pare proprio che ciò basti a dimostrare la reviviscenza di una sanzione penale, assorbita dal sistema sanzionatorio amministrativo del Gdpr. In ogni caso, l’interprete si muova con molta cautela e consapevolezza del diritto transitorio (articolo 24 del d.lgs. 101/2018). Ma spieghiamoci meglio, partendo dalla vicenda concreta al centro della sentenza evocata.

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 104 del 27-06-2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea”. In questo articolo, per quanto si tratti di una prima analisi, si forniscono alcuni esempi, indicazioni operative e considerazioni specifiche, in merito agli aspetti trattati nel suddetto decreto in relazione alla protezione dei dati personali dei lavoratori.

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Il decreto Trasparenza (Dlgs 104/2022) contiene un adempimento che, a distanza di quasi un mese dalla sua entrata in vigore, sta generando tanti dubbi interpretativi negli uffici del personale: l’informativa relativa ai «sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati». Questa definizione viene direttamente dal diritto comunitario, dove viene già utilizzata per altri fini; ad esempio, nel Gdpr (regolamento 2016/679) è previsto il divieto di assoggettare un singolo individuo a una decisione generata «unicamente» da sistemi automatizzati, a meno che non siano previste adeguate misure di tutela dei diritti della persona.

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Privacy e Lavoro nell'era degli algoritmi

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