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Art. 7. L’ Associazione è composta da soci membri, e soci onorari.

Art. 8. Sono soci membri le persone fisiche maggiorenni che, operando nel campo della privacy, della governance e della protezione dei dati, direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria, e apprezzando gli scopi e le attività dell’Associazione, i quali vi si iscrivono per condividerne i vantaggi e le utilità, nonché partecipare alla vita associativa, corrispondendo annualmente la quota associativa di pertinenza nell’ammontare stabilito dall’Assemblea dei soci. In possesso dei requisiti richiesti nel presente statuto, i soci membri possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione, e ottenere su richiesta il rilascio dell'Attestato di Qualità dei servizi rilasciato da Federprivacy ai sensi della Legge 4/2013.

Art. 9. Sono soci onorari le persone che abbiamo compiuto almeno trenta anni che, nella misura massima del due per cento del numero complessivo di tutti gli associati, si sono distinti nella loro carriera per particolari meriti, o per aver promosso attività di speciale rilievo nel contesto sociale nazionale ed internazionale, e per tale ragione un qualsiasi socio ne abbia fatta segnalazione motivata al Consiglio Direttivo, ricevendone l’approvazione da questo ultimo. I soci onorari non sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale ma hanno diritto di voto.

Art. 10. La domanda di ammissione a socio membro deve essere presentata secondo le modalità indicate dal regolamento, anche mediante procedure informatiche utilizzate o messa a disposizione dall’Associazione. L’iscrizione come socio si perfeziona, in assenza di opposizioni da parte di almeno un membro del Consiglio Direttivo, con la pubblicazione delle generalità e dei recapiti del nuovo iscritto nel registro soci di cui all’art.4 sub a).

Art. 11. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Statuto

Diritti e doveri dei soci

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Art. 12. Tutti i soci membri in regola con il pagamento delle quote associative hanno uguali diritti: di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. Tutti i soci membri hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, del codice etico e dei regolamenti interni, nonché ogni altra eventuale altra norma di autoregolamentazione stabilita all’interno della stessa Associazione.

Le eventuali prestazioni fornite dagli iscritti sono esclusivamente volontarie e gratuite, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, salvo eventuali rimborsi spese alle cariche previste da statuto per missioni richieste ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo, e rientranti nei limiti di spesa posti da questo ultimo.

Art. 13. La qualità di socio membro si perde:
a) per decesso;
b) per mancato pagamento della quota associativa dovuta;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio membro per esclusione coloro che si rendono colpevoli di gravi atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie, del codice etico e/o altri regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di prolungata irreperibilità.

La perdita di qualità di socio membro per il mancato pagamento della quota associativa dovuta avviene d'ufficio e la si può recuperare versando quanto dovuto nelle modalità previste, mentre in tutti gli altri casi è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 14. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone giuridiche, gli enti ed altre imprese che, condividendone le finalità, pur non avendo la qualità di socio danno un loro contributo economico annuo nei termini stabiliti dall’Assemblea dei soci. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma sono tuttavia considerati partners dell'Associazione e hanno il diritto ad essere informati delle iniziative intraprese da essa, decidendo di volta in volta se sostenerle o meno con specifici contributi economici per favorirne la realizzazione e collaborarvi nelle attività organizzative. Ai sostenitori è riconosciuto inoltre il diritto di fruire di tutte le prestazioni ed i servizi normalmente provveduti ai soci. Possono inoltre iscriversi gratuitamente all'Associazione come "utenti friend" tutte quelle persone che riconoscono pienamente il presente statuto e ne condividono tutti i princìpi in esso contenuti, impegnandosi a rispettare il codice etico e gli altri regolamenti dell'Associazione. Non rivestendo la qualità di socio, gli utenti friend non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno comunque il diritto ad essere informati delle iniziative intraprese dall’Associazione e di partecipare a quelle aperte a tutti gli iscritti.

Statuto Federprivacy

Organi sociali e cariche elettive

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Art. 15. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono elettive ed esclusivamente gratuite.

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Assemblea dei soci

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Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci membri ed onorari. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea è convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando questo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, delibera il giorno, l’ora e il luogo della prima convocazione, nonché il giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione, che deve avvenire dopo almeno sette giorni dalla prima convocazione.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente convocate mediante pubblicazione della durata di almeno 10 giorni di uno specifico avviso sul sito web dell'Associazione, con almeno 20 giorni di anticipo sulla data della prima convocazione. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora e la sede della prima e della seconda convocazione, riportando inoltre l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. A seconda delle necessità, il Consiglio Direttivo può anche prevedere la partecipazione ad una assemblea in forma ibrida aggiungendo la videoconferenza nelle modalità che vengono comunicate ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 17. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 18. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.


Art. 19. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali, su decisione dei soci presenti, si può procedere sia per alzata di mano che mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea

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