Legittima la videosorveglianza senza il permesso di chi ha la servitù di passaggio se si dimostra necessaria e proporzionata
La Cassazione civile, con la sentenza n. 7289/2024, ha stabilito che è legittima la videosorveglianza approntata senza il permesso di chi ha la servitù di passaggio nell’area videoripresa se è utile a proteggere i propri interessi, la proprietà e la sicurezza personale, anche se lo spazio controllato è appunto in uso anche a terzi.
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